[1] Cfr. M. Marrucci, Grandi imprese in amministrazione straordinaria: la Cigs favorisce la continuità produttiva e occupazionale, 5/2024.
[2] Recante ad oggetto “Trattamento di Cigs per le imprese sottoposte alla procedura di Amministrazione straordinaria con autorizzazione all’esercizio d’impresa”.
[3] L’Istituto, facendo riferimento a quanto già espresso con le circolari n. 9/2017 e n. 76/2022, ha motivato tale esclusione sul presupposto che il combinato disposto degli artt. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, e 8, comma 8-bis, del D.L. n. 86/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/1988, stabilisce che le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale. Si veda anche Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, circolare n. 4/2018.
[4] Si vedano in materia le istruzioni fornite dall’INPS con la circolare n. 62/2021 e i messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022.
[5] Nel limite di spesa di di 16,7 milioni di euro per l’anno 2024 il cui monitoraggio è affidato all’INPS.
[6] Il trattamento ammonta quindi all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale fissato per il 2024 in misura pari a 1.392,89 euro al lordo della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26, legge 28 febbraio 41/1986 (5,84%), e quindi per un importo netto di 1.311,56 euro (v. in merito INPS, circolare n. 25/2024).
[7] Ai fini dell’individuazione di tali imprese committenti, l’art. 2-quinquies, comma 1, del D.L. n. 4/2024 richiama quanto stabilito dall’art. 2-bis del medesimo decreto d’urgenza il quale identifica le imprese in questione in quelle che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 207/2012 ammesse, in data successiva a quella di entrata in vigore del D.L. n. 9/2024 (ossia dal 4 febbraio 2024), all’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività, ai sensi del D.L. n. 347/2003. Tale ultimo Decreto si applica alle imprese che, tra l’altro, possono contare - singolarmente o come gruppo costituito da almeno un anno - su un numero di dipendenti non inferiori a cinquecento.
[8] Ai sensi dell’art. 2-quinquies del D.L. n. 4/2024, “Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70% cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse”.
[9] In cui, richiamando l’accordo quadro sottoscritto in sede ministeriale, vengono indicate le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto la nuova misura di sostegno al reddito e il numero dei lavoratori interessati (cfr. art. 2-quinquies, comma 4, D.L. n. 4/2024).