| Articolo 5, comma 4 |
Agenzie di somministrazione e società appaltatrici dei servizi di cui al co. 2 comunicano al questore della provincia ove hanno sede, il nominativo dei referenti cui è affidato il compito di individuare il personale qualificato da impiegare nei servizi di controllo dei biglietti, instradamento degli spettatori ecc.. I referenti sono autorizzati dal questore previa verifica dei requisiti soggettivi ex allegato A, p. 5. L'elenco dei referenti autorizzati è tenuto aggiornato dalla questura, anche per verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi: se questi vengono meno, il questore revoca l'autorizzazione al referente. In caso di condotte in contrasto con le finalità del decreto, il Prefetto, su segnalazione del Questore, revoca l'autorizzazione al referente o, nei casi più gravi, vieta alle agenzie di somministrazione e società appaltatrici di fornire personale per lo svolgimento dei servizi di cui al co. 1. |