| 1. Inadempienza contributiva rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lett. a, L. 388/2000) | |
| Sanzione | Tasso di interesse (in ragione d'anno) pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari allo 0,00%) maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può superare il 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. |
| Interessi di mora | Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto) sul debito contributivo (escluse le sanzioni civili) maturano interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. 602/1973 riformulato dall'art. 46, D.Lgs. 46/1999 (3,10 % fino al 30.6.2019; dall'1.7.2019, 2,68%; Inps, circ. 80/2018 e 81/2019). |
| 2. Inadempienza contributiva dovuta a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa (art. 116, c. 10, L. 388/2000) | |
| Sanzione civile | Tasso di interesse (in ragione d'anno) pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari allo 0,00%) maggiorato di 5,5 punti, sempreché il pagamento dei contributi e premi sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori. La sanzione non può superare il 40% dei contributi o premi non corrisposti. |
| Interessi di mora | Raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, non sono dovuti gli interessi di mora. |
| 3. Inadempienza contributiva dovuta a evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (art. 116 comma 8 lett. b, L. 388/2000): vale a dire quando il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. Esempi: mancata iscrizione all'Inps; mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; infedele registrazione delle retribuzioni; mancata denuncia di specifiche partite; omessa o tardiva presentazione di denunce obbligatorie e loro infedeltà. Una diversa qualificazione del rapporto di Lavoro, ad esempio collaborazione coordinata e continuativa successivamente individuata come lavoro subordinato, anche a seguito di accertamento ispettivo, non configura l'ipotesi di evasione contributiva (Inps, circ. 74/2003); fatta eccezione per i compensi accertati come pagati in nero (Inps, msg. 3013/2007). |
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| Sanzione civile | Tasso di interesse (in ragione d'anno) pari al 30%. La sanzione non può superare il 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di denuncia spontanea della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sempre che il versamento venga effettuato entro 30 gg. dalla denuncia stessa, la sanzione si riduce al valore del TUR (attualmente 0,00%) + 5,5 punti (vedasi punto 1), fino a un massimo del 40% delle somme dovute. |
| Sanzione civile | Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto) sul debito contributivo (escluse le sanzioni civili) maturano interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973 riformulato dall'art. 46, D.Lgs. 46/1999 (3,10% fino al 30.6.2018; dall'1.7.2019, 2,68%; Inps, circ. 80/2018 e 81/2019) |