| Rapporti incentivati | L'esonero riguarda tutti i rapporti a tempo indeterminato, anche part-time, a prescindere dal contratto collettivo applicato e dallo status di professionista, pubblicista o praticante, inclusi i rapporti subordinati a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. |
| Assetto e misura |
L'esonero è pari al 50% dei contributi a carico datore, tranne quanto segue: a) premi per assicurazione contro gli infortuni; b) contributo solidarietà sui versamenti a previdenza integrativa e/o fondi di assistenza sanitaria; c) contributo al Fondo ammortizzatori sociali, per la sola quota base dello 0,50% a carico datore (invece, vi rientra la quota dell'1% ex circ. Inpgi n. 5/2014); d) contributo al Fondo integrativo contrattuale "ex fissa" e sua addizionale. La durata dell'esonero è di 36 mesi e decorre dalla data di assunzione, che deve essere successiva al 1° gennaio 2018. L'esonero riguarda il 50% dei contributi previdenziali a carico datore, fino a 3.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile (250 euro/mese). Per rapporti instaurati o risolti nel mese, tale soglia va riproporzionata ai giorni effettivi. |
| Condizioni | Entro 30 giorni dall'assunzione o trasformazione a TI, il datore deve far domanda all'Inpgi: per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 28 maggio 2019, l'esonero va chiesto entro il 27 giugno 2019. Per la richiesta va utilizzato il mod. SGRV.1, disponibile sul sito Inpgi. L'esonero è condizionato al rispetto dei principi generali (art. 31, D.Lgs. n. 150/2015), nonché di quelli specifici introdotti dall'art. 1, co. 100 e seguenti, della legge di bilancio 2018. Va inoltre rispettato quanto segue: a) art. 1, co. 1175-1176, legge n. 296/2006 (regolarità contributiva e rispetto contratti collettivi siglati da OO.SS. comparativamente più rappresentative); b) sussistenza, all'assunzione, di queste altre condizioni: il giornalista non deve mai essere stato occupato, da qualsiasi datore, con un contratto a TI; all'atto dell'assunzione o trasformazione da TD a TI non deve aver compiuto 30 anni (35 anni per il 2018); il datore, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver effettuato licenziamenti per GMO o collettivi, nella stessa unità produttiva; egli, per 6 mesi non deve licenziare per GMO il giornalista o un altro impiegato nella stessa unità produttiva e con la stessa qualifica. Inoltre: 1) la mancanza di precedenti assunzioni a TI va valutata a prescindere dal fatto che il giornalista fosse assicurato presso una gestione pensionistica italiana diversa dall'Inpgi o presso una gestione estera; 2) in caso di part-time, l'esonero spetta anche se il giornalista è assunto da 2 diversi datori, purché i 2 rapporti di lavoro abbiano la medesima decorrenza; 3) in caso di cessione del contratto a TI ex art. 1406 c.c. e di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., con passaggio del giornalista dal cedente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto; 4) l'esonero non spetta se, a seguito di ispezione, il rapporto autonomo o parasubordinato viene riqualificato come rapporto subordinato a TI. |
| Ex studenti o apprendisti | L'esonero è elevato (art. 1, co. 108) al 100% dei contributi a carico datore, nel limite di 3.000 euro annui e fermo il requisito anagrafico, per i datori che assumano, con contratto a TI, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore periodi di: a) alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza ex art. 1, co. 33, legge 13 luglio 2015, n. 107, o pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza nei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. n. 226/2005, o pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, o pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; b) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. |