Apprendistato e assunzione del figlio
L'art. 44, D.Lgs. n. 81/2015 consente la stipulazione di un contratto di apprendistato professionalizzante in tutti i settori di attività, pubblici o privati, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, con i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Si ritiene legittima l'instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante, qualora si tratta di un vero e proprio rapporto di apprendistato dove, oltre a rispettare la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 e della contrattazione collettiva, vi è un piano formativo che viene attuato e quando il rapporto di lavoro è caratterizzato, dunque, dalla causa mista (propria dei contratti di lavoro a contenuto formativo), cioè lo scambio di lavoro retribuito (con le caratteristiche della subordinazione) contro retribuzione e formazione. Nel caso oggetto del quesito il rapporto di apprendistato è con la Srl, la quale è comunque un soggetto giuridico distinto e dove l'apprendista non possiede quote societarie.