Previdenza

Prepensionabili i lavoratori delle fondazioni liriche

di Giovanni Scoz

Nuove indicazioni operative per quanto riguarda i prepensionamenti del personale dipendente (ma con la sussistenza di determinati requisiti) delle Fondazioni Lirico – Sinfoniche che versano in stato di crisi. L'Inps, con circolare 27 gennaio 2015, n. 13, fornisce preziosi dettagli operativi per quanto concerne il prepensionamento di quei lavoratori che, entro il 31 dicembre 2016, applicando i vecchi requisiti previgenti alla Riforma del lavoro Fornero, riescono a maturare il diritto e la decorrenza del trattamento pensionistico, tenendo conto della "finestra mobile".

La novità viene introdotta dal comma 1 dell'art. 11 della legge 112/2013 al fine di creare uno strumento utile alle Fondazioni lirico-sinfoniche per far fronte al grave stato di crisi che sta attraversando il settore specifico, con l'intento cioè di raggiungere il risanamento e il rilancio delle attività artistiche dei predetti Enti. Tali soggetti giuridici infatti hanno l'obbligo di presentare (al commissario straordinario) un piano di risanamento triennale, nel quale deve essere previsto, tra le altre cose, la riduzione del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quello in essere al 31 dicembre 2012.

La circolare fa preciso riferimento alle Fondazioni che non possano far fronte ai debiti (certi ed esigibili) da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria (nel corso degli ultimi due esercizi) ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione. Il predetto piano di risanamento deve intervenire, viene precisato, su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con l'inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo economico-finanziario, in un orizzonte temporale triennale.

Al personale che dovesse invece essere licenziato (tramite quindi risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro) la Legge n. 112/2013 ha previsto specificatamente l'applicazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 95/2012 ossia il regime di accesso e di decorrenza alla pensione previgente rispetto alla riforma Fornero fino al 31 dicembre 2016. Conseguentemente, ricorrendo i presupposti precedentemente indicati, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni di servizio del personale dipendente, le Fondazioni lirico-sinfoniche possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale (anche del personale dirigenziale) purché venga assicurato un termine di preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

L'Applicazione di tale deroga (vale a dire per quei soggetti che possiedono i vecchi requisiti per la maturazione del trattamento pensionistico) comporta che la decorrenza della pensione deve compiersi entro la data del 31 dicembre 2016, tenuto conto della cosiddetta "finestra mobile". Viene precisato che, in tale specifico contesto, non rileva il tipo di pensione, cioè risulta indipendente dal fatto che sia una pensione di vecchiaia, o di anzianità, o conseguita attraverso la c.d. "quota" o conseguita per il raggiungimento del requisito dei 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica. Il prepensionamento, comunque, non potrà avere luogo nel caso in cui il lavoratore maturi i requisiti d'accesso alla pensione ma non la decorrenza entro il 31 dicembre 2016.

Qualora ci siano lavoratori interessati al prepensionamento, spiega infine in coda l'Inps con la sua circolare 13/2015, la Fondazione dovrà avere cura di munirsi di apposita delega dei lavoratori al fine di richiedere all'Inps la certificazione del diritto alla pensione (che verrà rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta) con l'indicazione della relativa decorrenza, dopo aver fatto una ricognizione delle varie posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei predetti requisiti anagrafici e contributivi (o che li possano conseguire in tempo utile per maturare la decorrenza del trattamento medesimo entro il termine del 31/12/2016). Solo dopo aver acquisito la predetta certificazione, l'Ente lirico potrà procedere (nei limiti del predetto soprannumero) alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenuto conto del regime delle decorrenze, nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti.

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