Adempimenti

Certificazione unica con più dati per le collaborazioni

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La certificazione unica 2019, relativa all'anno 2018, si è arricchita di una nuova sezione. Si tratta di sei caselle, che vanno dalla 741 alla 746, in cui devono essere indicate alcune particolari tipologie reddituali. In realtà, dal punto di vista grafico, si tratta di tre gruppi di due caselle: una denominata “codice” e l’altra “importo”. I nuovi campi compaiono soltanto nel modello CU ordinario, il cui flusso è destinato all’agenzia delle Entrate e non in quello semplificato da consegnare al lavoratore.

Le istruzioni al modello precisano che, nei nuovi spazi, deve essere data specificazione dei redditi con trattamento fiscale e previdenziale non coincidente. I redditi da indicare sono contraddistinti da alcuni codici, analiticamente elencati nelle istruzioni e che vanno dal numero 1 al numero 7.

Se si inserisce il codice 2 in una delle caselle (741 o 743 o 745), si vuole affermare che l’importo indicato nella casella successiva (742 o 744 o 746), costituisce un un reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa. Nelle istruzioni si precisa, inoltre, che la classificazione non ha alcuna implicazione sui criteri di tassazione delle somme erogate.

Con particolare riferimento al codice 2, che caratterizza i redditi di collaborazione, si ritiene che la nuova sezione sia deputata a contenere anche i redditi percepiti e assoggettati a tassazione a titolo d’imposta e a tassazione separata. Rientrano nella prima fattispecie i compensi erogati ai collaboratori non fiscalmente residenti, mentre la seconda casistica comprende le indennità di cessazioni dei rapporti di co.co.co tra cui il Tfm (trattamento di fine mandato), vale a dire un compenso aggiuntivo che le società erogano, facoltativamente, agli amministratori al termine dell’incarico.

Il Tfm deve essere assoggettato a imposta attraverso due strade diverse. Trova applicazione il regime ordinario quando l’importo viene corrisposto a fronte di un atto privo di data certa; il medesimo regime è, altresì, previsto quando l’indennità supera il milione di euro. Può, trovare applicazione la tassazione separata, invece, quando il diritto alla percezione risulta da atto a data certa, anteriore all’inizio del rapporto. In tal caso, al momento del pagamento, il committente (la società), nella sua qualità di sostituto di imposta, esegue una ritenuta d’acconto del 20% (l’agenzia delle Entrate provvederà alla tassazione separata definitiva) e assoggetta il Tfm a contribuzione previdenziale (gestione separata Inps - 2/3 a carico della società, 1/3 a carico dell’amministratore).

Va ricordato, infine, che il Tfm a tassazione ordinaria viene indicato anche al punto 1 della certificazione (utilizzando l’annotazione BZ per segnalare quello che supera il milione di euro); mentre il Tfm a tassazione separata trova posto anche nella sezione dedicata al trattamento di fine rapporto.

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