Contenzioso

I vizi di forma non sono ammessi

L’Inps accerta per 31 dipendenti assunti part-time da una società il vizio di forma della mancata indicazione nel contratto delle mansioni e della distribuzione oraria della prestazione lavorativa. L’Istituto recupera dunque i benefici contributivi legati ai contratti. La Cassazione, respingendo il ricorso della società, sostiene che la distribuzione oraria integra il nucleo stesso del contratto a tempo parziale e la ragion d’essere della garanzia costituita dall’imposizione della forma scritta. I benefici contributivi sono applicabili con tutti i presupposti previsti dalla legge e sono condizionati dall’osservanza dei requisiti formali.

Cassazione, sentenza 1430 del 1° febbraio 2012

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