Il diritto della lavoratrice madre alla conservazione del posto di lavoro
R: L'art. 56 del D.lgs. 151/2001, che tutela la maternità ed i congedi parentali, prevede espressamente a favore della lavoratrice il diritto al rientro al lavoro, al termine del congedo obbligatorio di maternità, conservandone il posto di lavoro, con l'adibizione alle mansioni da ultimo svolte. La violazione di tale disposizione è qualificata per giurisprudenza costante discriminazione. Più precisamente, l'art. 55 bis del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) qualifica discriminazione diretta in quanto produce un effetto pregiudizievole - ogni trattamento meno favorevole, in ragione della maternità. La lavoratrice potrà tutelarsi, anche in via d'urgenza, chiedendo la rimozione dei comportamenti denunciati nel quesito e il risarcimento di tutti i danni patiti, primo di tutti quello alla professionalità, oltre a quei danni che sosterrà avere subito in ragione del comportamento illegittimo del datore di lavoro (danno biologico, morale ecc).