Previdenza

Riscatto laurea con importo fisso anche per anni di studio ante 1996

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di Antonello Orlando e Matteo Prioschi

La nuova facoltà di riscatto della laurea a prezzo scontato potrebbe essere utilizzabile anche per periodi di studio precedenti il 1996.

Il decreto legge 4/2019, convertito in legge l’altro ieri, ha introdotto una nuova modalità di riscatto dei periodi di studio universitario: ora si può scegliere di effettuarlo a fronte di un costo annuo forfettario (il 33% del reddito minimo imponibile nella gestione previdenziale dei commercianti, quindi 5.240 euro nel 2019) solo a patto che il corso degli studi si collochi in uno dei «periodi da valutare con il sistema contributivo».

Secondo le norme vigenti, e in particolare la riforma Dini, il sistema contributivo si applica dal 1° gennaio 1996 per i soggetti privi di contributi al 31 dicembre 1995 e per coloro che avevano comunque a tale data meno di 18 anni di contributi. Pertanto, come chiarito dall’Inps nella circolare 36/2019, il riscatto agevolato potrà essere richiesto per i periodi in corso di studi universitari collocati almeno parzialmente dal 1996 in poi. Tale condizione rivela quindi che il limite anagrafico inizialmente fissato nel Dl 4/2019, e cioè i 45 anni di età del richiedente, non costituisce il principale discrimine per accedere al beneficio dello sconto sul riscatto. Quello che rileva è il periodo in cui si è andati all’università e, ipotizzando di essersi iscritti a 19 anni, questa nuova opzione sarebbe utilizzabile integralmente dai nati nel 1977.

Tuttavia una nota presente nel dossier del servizio studi della Camera dei deputati e del Senato datato 21 marzo, che illustra il testo definitivo del Dl, apre a un utilizzo più esteso della disposizione. Si rileva, infatti, che il limite del 1996, applicabile normalmente per effetto della legge Dini, non concerne i soggetti che abbiano optato per il sistema contributivo integrale.

La stessa legge 335/1995, all’articolo 1, comma 23, consente ai soggetti con meno di 18 anni di contributi al 1995, che abbiano almeno 15 anni di contributi complessivi di cui 5 situati dopo il 1995, di optare per il metodo integralmente contributivo, attraendo in tale sistema di calcolo anche i periodi ante 1996.

Di solito tale opzione è attivata alla fine della carriera, ma nulla vieta di ricorrervi anche durante il periodo di lavoro e accumulo di contributi, attraverso il modello telematico disponibile da anni sul portale Inps. In questo caso, salvo ulteriori interpretazioni dell’istituto di previdenza, chi abbia optato od opti per il metodo contributivo potrà accedere integralmente al riscatto agevolato anche qualora si sia immatricolato all’università prima del 1996.

La stessa conclusione non dovrebbe essere tratta per chi eserciti il computo nella gestione separata Inps (in base al decreto ministeriale 282/1996), in quanto il riscatto in tale gestione per statuto non può essere esercitato per periodi anteriori alla istituzione della gestione stessa (1° aprile 1996).

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