Rapporti di lavoro

Straordinario e privacy dei lavoratori

di Rossella Schiavone

Alcuni contratti collettivi prevedono che i prospetti concernenti le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale siano forniti in via riservata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di settore nel rispetto della legislazione in materia di riservatezza delle informazioni; inoltre, alle OO.SS. vengono altresì fornite spesso anche le comunicazioni relative a mobilità ordinaria,interpelli, ecc., sempre nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali. Il Garante per la Privacy (provvedimento n. 431 del 20 dicembre 2012 - doc. web n. 2288474) si è occupato di una situazione in cui alle organizzazioni sindacali erano stati trasmessi i dati relativi allo straordinario effettuato dai dipendenti in forma nominativa e tali dati, raccolti in un prospetto che oltre ai nominativi conteneva anche le competenze, erano anche stati affissi. In tal caso è stato disposto il blocco dell'ulteriore comunicazione dei dati personali relativi alle prestazioni di lavoro straordinario dei lavoratori alle organizzazioni sindacali in quanto i dati sullo straordinario potevano essere comunicati in forma anonima o anche in forma aggregata e questo perché la disposizione del contratto collettivo - che prevedeva l'obbligo di fornire i prospetti dello straordinario svolto dai dipendenti alle OO.SS. - non prevedeva espressamente e specificamente che la trasmissione dei dati dovesse essere effettuata in forma nominativa. Diverso sarebbe il caso in cui il Ccnl preveda che vadano comunicati anche i nominativi dei lavoratori che abbiano effettuato la straordinario. Lo stesso discorso vale anche per altri dati che potrebbero essere richiesti dalle organizzazioni sindacali alle aziende, come l'elenco dei premi di produzione concessi ed il relativo importo, l'elenco dei lavoratori che godano del “superminimo”, ecc.

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