Adempimenti

Modello 730/2015, le novità della prima bozza

di Paolo Rossi

L’agenzia delle Entrate ha reso disponibile la bozza del modello 730/2015 e le relative istruzioni. Tra le tantissime novità di quest’anno quella che attrae maggiore interesse è, senza dubbio, l’introduzione del modello precompilato, che l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile 2015. Si tratta di una vera e propria inversione di tendenza rispetto al galoppante principio dell’autotassazione sviluppatosi alla fine del secolo scorso, in cui è l’Amministrazione finanziaria ad assumere il ruolo di assistente fiscale del cittadino in sede di dichiarazione dei redditi. La novità è, peraltro, strettamente collegata alla nuova certificazione unica (modello Cu) che prenderà il posto del “vecchio” Cud.
Ma anche sul fronte delle scadenze si registrano novità: vi sarà più tempo per la presentazione del modello a Caf e sostituti d’imposta. La scadenza sarà unificata al 7 luglio 2015.


Il collegamento tra 730 e Certificazione unica
La certificazione unica conterrà le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi. I sostituti d’imposta invieranno telematicamente la certificazione unica all’amministrazione finanziaria entro il 7 marzo 2015 e l’agenzia delle Entrate preleverà dalla stessa tutta una serie di dati, come per esempio i dati dei familiari a carico, che fino allo scorso anno erano indicati tra le annotazioni del Cud. Altresì, i dati anagrafici del frontespizio, i dati sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, gli altri redditi, le eccedenze d’imposta, gli acconti e gli altri dati del quadro F del 730 saranno tutti prelevati dalla certificazione unica. Diversamente, i redditi fondiari, i crediti d’imposta e una parte degli oneri e delle spese sostenute dal contribuente saranno prelevati dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (redditi 2013), mentre dall’anagrafe tributaria verranno prelevati solo alcuni dati non reperibili dalle due dichiarazioni, o anche solo ai fini dei riscontri incrociati.


Bonus “80 euro” e produttività
Altra novità del 730/2015 è il conguaglio (eventuale) del bonus degli “80 euro”, che i sostituti d’imposta hanno riconosciuto in busta paga, a partire dal mese di maggio 2014, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. In questo caso, chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730.
Da quest’anno, poi, l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del beneficio Irpef.


Le compensazioni con modello F24 e i nuovi limiti di detraibilità degli oneri
Le istruzioni ministeriali del 730/2015 tengono conto anche di alcune novità entrate in vigore nel corso del 2014. Tra queste segnaliamo:
- il nuovo meccanismo di compensazione dei crediti nel modello F24: a decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all'ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli contenenti crediti utilizzati in compensazione con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dalle banche;
- per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (righi da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37);
- sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42); le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro.
- nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero;
- non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;
- è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.

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