Previdenza

Attestato dell’azienda per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata dei marittimi

di Pietro Gremigni

Nei casi di lavoratori marittimi che abbiano ricoperto contemporaneamente diverse qualifiche, il periodo di svolgimento dell'effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di almeno 520 settimane deve essere attestato dall'azienda armatoriale al fine di poter fruire della pensione di vecchiaia anticipata.
L'Inps, con messaggio 7 aprile 2015, numero 2409, chiarisce le modalità di accertamento del requisito di permanenza minima effettiva di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo nei casi di marittimi che svolgano periodi di navigazione con doppia qualifica di comandante e di direttore di macchina.

Pensione di vecchiaia anticipata – Secondo il Dpr 157/2013 che è il regolamento di armonizzazione delle pensioni dei fondi speciali, il diritto alla pensione di vecchiaia per i lavoratori marittimi si consegue al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.
Nel settore marittimo il diritto al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia si realizza al compimento:
- del 56° anno e 3 mesi di età fino al 31 dicembre 2015;
- del 57° anno e 7 mesi di età fino al 31 dicembre 2017;
- del 58° anno e 7 mesi di età a decorrere dal 1° gennaio 2018 da adeguare alla speranza di vita
a condizione del possesso di almeno 1.040 settimane di contribuzione (con l'esclusione dei periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione), di cui almeno 520 settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo (articolo 31 della legge 413/1984 modificato dal Dpr 157/2013).
Ricordiamo che ai fini dell'accertamento del requisito del servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo vanno presi in considerazione:
- i soli periodi di effettiva navigazione con iscrizione alla gestione marittimi ovvero alla gestione speciale, previste prima del 1984;
- i prolungamenti del servizio effettivo di cui agli articoli 24 e 25 della legge 413/1984 relativi a navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Attività mista – Il messaggio dell'Inps chiarisce le modalità di accertamento delle 520 settimane di effettiva navigazione, nel caso di personale che abbia ricoperto altre qualifiche, oltre a quelle richieste di servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica.
Qualora gli interessati abbiano svolto l'attività indicata presso più aziende armatoriali, le dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.

Autocertificazione - Solo in caso di impossibilità accertata dall'Inps, da parte di una o più aziende armatoriali di rendere la predetta dichiarazione, quest'ultima dovrà essere sostituita con una dichiarazione del lavoratore interessato, sulla base del modello allegato al messaggio dell'Inps. La dichiarazione dell'impresa armatrice o l'auto certificazione del lavoratore dovrà indicare per ogni qualifica ricoperta, il numero di settimane di effettivo lavoro svolto nelle qualifiche indicate.

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