Adempimenti

Possibile passare dal regime ordinario al forfettario

di Matteo Ferraris

In presenza di evoluzione normativa il contribuente, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, puo transitarvi dal regime di tassazione ordinario. È la conclusione a cui giunge l'agenzia delle Entrate, con risposta dell'11 aprile 2019, numero 107 a un interpello proposto da un contribuente.

Il caso coinvolge un professionista che, fino al periodo d'imposta 2016, ha adottato il regime contabile ordinario previsto per gli esercenti arti e professioni (cd. "semplificato"). Nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime "naturale" forfettario, ha continuato ad applicare le regole contabili proprie del regime "semplificato". Il quesito posto all'Agenzia è lineare: dato il quadro descritto, è possibile applicare il regime naturale forfettario a partire dal 1° gennaio 2019?

Il regime forfetario è riservato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attivita di impresa, arte o professione in forma individuale. Il quesito posto dall'istante è finalizzato a verificare se e quando sia possibile applicare il regime naturale forfettario, avendo applicato quello ordinario dal 2017, periodo in cui avrebbe potuto optare per il regime ed ha, invece, confermato l'applicazione del regime ordinario.

L'Agenzia analizza il caso alla luce dell'articolo 1 del Dpr 442/1997 relativo alla regolamentazione delle opzioni per i regimi contabili e ai relativi vincoli di durata. La norma citata, in deroga al vincolo triennale disposto dall'articolo 3 del medesimo decreto, legittima «la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative» (si veda la circolare 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 3.1.1).

Da tale criterio generale, l'Agenzia ammette che il contribuente, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, può transitarvi già a partire dal periodo d'imposta 2019 proprio in considerazione dell'evoluzione normativa. Il regime, infatti, è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 ed è stato modificato dall'articolo 1, commi da 111 a 113, della legge 208/2015 e dalla recente legge di stabilita 2019. A latere, evidenziamo che le innovazioni apportate al regime sono state commentate con la recente circolare 10 aprile 2019, numero 9/E.

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