Per il riscatto laurea scelta tra onere ordinario o ridotto
Viene eliminato il requisito anagrafico dei 45 anni per riscattare il periodo di studio con “onere agevolato”. È questa una delle novità contenute negli emendamenti approvati alla legge di conversione del Decreto legge 4/2019. Nella versione attuamente in vigore, l’articolo 20, comma 6, del decreto prevede la possibilità di riscattare i periodi corrispondenti ai titoli di studio (per esempio diploma universitario, di laurea, di specializzazione e dottorato di ricerca) ricadenti temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, con regole diverse rispetto a quelle ordinariamente applicabili, a condizione che il lavoratore non abbia più di 45 anni di età.
Una volta approvata la legge di conversione, l’onere ridotto potrà essere versato anche dai lavoratori con più di 45 anni. Si deve precisare che i destinatari di tale norma sono sia i soggetti che hanno contributi prima del 1° gennaio 1996 – destinatari di un sistema di calcolo misto – sia i soggetti contributivi puri.
L'onere ordinario per ogni anno da riscattare è pari all’aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime dove viene presentata la domanda di riscatto moltiplicata per la retribuzione goduta nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi, a fronte di una retribuzione lorda di 30.000 euro, l’onere per riscattare 5 anni di laurea sarà pari 49.500 euro. Con l’onere agevolato, il costo sarà costituito dal versamento di un contributo pari al valore minimale previsto per le gestioni degli artigiani e commercianti moltiplicato per il 33%, aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, per 5 anni, il costo sarà di circa 26.200 euro.
Qualora il periodo della laurea dovesse collocarsi in parte prima del 1996 e in parte dopo il 1995, l'onere agevolato potrà essere applicato esclusivamente per la parte ricadente dopo il 1995. È facoltà degli interessati, il cui titolo di studio si colloca dopo il 1995, di scegliere l’onere ordinario o quello agevolato. A fronte di un costo superiore, la pensione sarà maggiore.Tuttavia, come precisato dall'Inps con la circolare 36/2019, non è ammessa la rimodulazione di una domanda di riscatto, con onere già integralmente pagato, in base alla nuova modalità alternativa.