Previdenza

L’Inps aggiorna le procedure per quota 100

di Pietro Gremigni

L'Inps ha aggiornato i sistemi informatici per gestire le domande di pensione con Quota 100, con messaggio 7 marzo 2019, n. 960, che si rivolge alle proprie strutture interne con alcune precisazioni di rilevanza generale soprattutto in materia di incumulabilità coi redditi da lavoro.
L'Inps, con il messaggio 29 gennaio 2019, n. 395, aveva già fornito le indicazioni agli utenti per presentare la domanda, che può essere inviata direttamente tramite sito web dell'Istituto previdenziale, attraverso i Patronati o attraverso gli altri soggetti abilitati alla intermediazione ovvero, in alternativa, utilizzando i servizi del Contact center.
Il pensionamento con quota 100 (con almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione) permette per diversi assicurati di anticipare l'uscita dal lavoro rispetto ad altri istituti pensionistici anche di semplice accompagnamento alla pensione come l'Ape sociale ad esempio.
Presenta indubbiamente uno svantaggio rispetto all'eventuale cumulo coi redditi da lavoro post pensionamento.
La "pensione quota 100" non è infatti cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, oggi fissato a 67 anni da adeguare (dal 2021) alla speranza di vita.
In caso di percezione dei predetti redditi, la pensione in essere viene sospesa nell'anno di percezione degli stessi redditi.
Redditi che sono il reddito da lavoro dipendente, il reddito da collaborazione coordinata e continuativa nonché il reddito da lavoro autonomo.
La verifica dei redditi va fatta nello stesso anno di percezione degli stessi unitamente alla pensione con quota 100.

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