Rapporti di lavoro

Regione Molise e Basilicata: addizionale regionale all'Irpef per l'anno 2014

di Cristian Callegaro

Le Regioni Molise e Basilicata hanno aggiornano sul proprio sito le misure delle addizionali regionali all'Irpef per l'anno d'imposta 2014.


Regione Molise. A seguito del comunicato stampa n. 235 del 16 ottobre 2014 del ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito della regione Molise sono state pubblicate le aliquote aggiornate di addizionale all'Irpef per l'anno 2014: per il corrente anno d'imposta, infatti, le aliquote dovranno essere incrementate di 0,30 punti percentuali rispetto ai valori fissati dalla legge regionale n. 9/2013.
Ciò in conseguenza dell'applicazione di quanto previsto al comma 86 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per l'anno 2010), il quale prevede che «l'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, (…), l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'Irpef rispetto al livello delle aliquote vigenti, (…)».
Conseguentemente, le aliquote dell'addizionale all'Irpef della regione Molise da applicare per l'anno 2014 sono le seguenti:
2,03% per i redditi fino a 15.000,00 euro;
2,23% per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
2,43% per i redditi oltre i 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
2,53% per i redditi oltre i 55.000,00 euro e fino a 75.00,00 euro;
2,63% per i redditi oltre i 75.000,00 euro.


Regione Basilicata. Per effetto dell'articolo 16, commi 3-4, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8, l'addizione all'Irpef per la regione Basilicata per l'anno 2014 dovrà essere calcolata in base alle seguenti aliquote e regole:
Per un reddito inferiore a 55.000 euro:
-1,23% (aliquota ordinaria);
Per un reddito di importo da 55.000 a 75.000 euro:
-1,73% (aliquota ordinaria);
-1,23% (in caso di due o più figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, DPR n. 917/1986;
-1,23% (in caso di figli a carico di più soggetti se la somma dei redditi imponibili rientra in questa fascia di reddito)
Per un reddito superiore a 75.000 euro:
-2,33% (aliquota ordinaria)
Si rammenta che il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota sull'intero importo.


Applicazione delle nuove misure. I sostituti d'imposta interessati dovranno tener conto delle nuove regole di calcolo in sede di conguaglio di fine anno (anno d'imposta 2014) – il cui importo di addizionale calcolata sarà trattenuto a rate dagli stessi sostituti nel corso dell'anno 2015 – oppure in sede di conguaglio di fine rapporto effettuato a decorrere dalla data in cui sono entrate in vigore le nuove aliquote e regole di calcolo; in questo ultimo caso l'importo dell'addizionale viene trattenuto in un'unica soluzione.
In riferimento ai lavoratori cessati nel corso del 2014 i cui conguagli sono stati eseguiti prima che entrassero in vigore le nuove disposizioni, si ritiene che il sostituto d'imposta non sia tenuto ad effettuare nuovamente il conguaglio fiscale. In questo ultimo caso, è comunque consigliato riportare nelle annotazioni del modello Cud – rilasciato su richiesta del lavoratore oppure la certificazione da consegnare il prossimo anno riferita al periodo d'imposta 2014 – l'informazione circa l'applicazione delle precedenti aliquote e regole (in particolare, modalità di calcolo) in luogo di quelle attualmente in vigore.

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