Previdenza

Appalti pulizie, i confini della Cigs

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il ministero del Lavoro, con la circolare 5 diffusa ieri, si esprime in merito alla possibilità di accesso alla Cassa integrazione straordinaria per crisi per cessazione (articolo 44, Dl 109/18, legge 130/18), a favore dei dipendenti di aziende che hanno vinto un appalto per la gestione dei servizi di mensa e di pulizia, quando alla scadenza del contratto, l’azienda committente si trovi a sua volta in cassa integrazione.

In particolare, sottolinea il Ministero, le imprese appaltatrici hanno evidenziato un’oggettiva difficoltà ad agevolare l’accesso alla Cigs dei propri dipendenti quando si trovano ad aver sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessano l’attività produttiva e che non hanno alcun interesse a prorogare o a rinnovare il contratto stesso, nell’intervallo di tempo che intercorre fra l’avvio dell’iter burocratico e la fruizione della Cigs per cessazione.

Dal punto di vista normativo occorre tenere presente che la lettera c), del comma 1, dell’articolo 20 del Dlgs 148/14 estende la Cassa integrazione straordinaria alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività per effetto di difficoltà dell’azienda appaltante, le quali abbiano comportato, per quest’ultima, il ricorso alla Cig ordinaria o straordinaria. Parimenti, occorre tenere presente che la lettera d) della medesima norma apre anche alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, pure se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una contrazione produttiva determinata da una riduzione delle attività dell’azienda appaltante che abbia comportato, per quest’ultima, il ricorso al (solo) trattamento straordinario di integrazione salariale.

Al riguardo il ministero del Lavoro, nel decreto ministeriale 94033/16, ha specificato che la Cigs per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.

Preso atto delle difficoltà determinate dalla regolamentazione, il Ministero stabilisce che le aziende appaltatrici del servizio di mensa o pulizia possono richiedere la Cigs per cessazione di attività conseguente alla scadenza del contratto di appalto anche a seguito della cessazione di attività dell’azienda committente. Tuttavia, il dicastero precisa che l’accesso all’ammortizzatore sociale è possibile solo se il contratto di appalto era ancora in essere al momento in cui la committente ha deciso di cessare l’attività produttiva. In tale ottica la scadenza del contratto di appalto e la sua mancata proroga non incidono sulla durata della Cigs, visto che la mancata prosecuzione si origina dalla cessazione di attività della committente.

La Circolare n. 5/19 del ministero del Lavoro

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