Premi Inail, ufficiali i criteri di oscillazione
Con la registrazione da parte della Corte dei conti, avvenuta il 26 marzo, e la pubblicazione ieri sul sito del ministero del Lavoro, dei decreti interministeriali la riforma dei premi Inail dal 2019 è ufficiale e operativa.
Dei tre Dm Lavoro-Finanze del 27 febbraio 2019, attuativi della revisione del sistema tariffario Inail previsto dall’articolo 1, comma 128 della legge 147/2013, e riguardanti il triennio 2019-2021, uno è riservato ai lavoratori del settore marittimo, un altro agli assicurati soggetti al premio speciale unitario artigiano, e il terzo ai datori di lavoro inquadrati nelle gestioni industria, artigianato, commercio e altre attività.
Con la pubblicazione di quest’ultimo decreto, che recepisce la determina del presidente Inail 385 del 2018 concernente le nuove tariffe dei premi, il puzzle delle fonti normative che disciplinano il nuovo sistema tariffario e la nuova classificazione delle lavorazioni rischiose è completo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 marzo). La determina Inail, così come l’ultimo provvedimento attuativo erano infatti stati anticipati dall’articolo 1, commi 1121-1126, della legge di bilancio 2019, nonché dalle comunicazioni dei nuovi tassi 2019 che le aziende hanno iniziato a ricevere da metà marzo.
Il decreto illustra le modalità di applicazione delle tariffe per il 2019, che sostituiscono quelle previste dal decreto 12 dicembre 2000, modalità che risultano sicuramente più analitiche di quelle previgenti. Vengono infatti dettagliatamente descritti i nuovi parametri su cui si basa il rinnovato sistema tariffario quali l’Isa (indice di sinistrosità aziendale medio e riproporzionato), l’Ism (l’indice di sinistrosità medio e medio ponderato), le Gle (giornate di lavoro equivalenti corrispondenti agli eventi lesivi), il numero dei lavoratori-anno del triennio (che per il 2019 è il 2015-2017), nonché il limite minimo di significatività (cioè quella forza lavoro minima considerata significativa).
Questi parametri sono utilizzati dall’Inail per il nuovo calcolo dell’oscillazione del premio dopo il primo biennio di attività, che può comportare per tutte le voci di tariffa una riduzione del tasso (“bonus”) o un aumento (“malus”). L’Inail ha illustrato nelle comunicazioni dei tassi 2019 i nuovi parametri e ha spiegato il nuovo calcolo dell’oscillazione riconosciuta, ma trattandosi di dati e formule di tipo statistico-assicurativo risultano di difficile interpretazione e verifica da parte degli assicurati.
La riforma non riguarda soltanto la misura delle tariffe e il criterio di determinazione delle stesse, ma anche il sistema di classificazione delle lavorazioni rischiose (nomenclatore tariffario). All’interno del decreto sono contenute, in corrispondenza delle diverse lavorazioni, le nuove tariffe. Dal confronto con il precedente sistema, e secondo quanto già rilevato nelle comunicazioni dei tassi 2019, si evince che molte voci sono state abolite e confluite in altre già esistenti (per esempio voce 0725 dei dirigenti con auto, appositamente creata, è confluita nella 0723 che tra l’altro ospita anche il personale impiegatizio con uso di auto). Questa rimodulazione in alcuni casi può portare a un aumento del premio.
La conseguenza è che le aziende dovranno aggiornare urgentemente le procedure e le relative contabilità, inserendo le nuove voci di tariffa e i tassi al fine di essere in grado di poter correttamente liquidare il premio Inail anticipato per il 2019 entro la scadenza del 16 maggio 2019.