Rinnovato il contratto per i dirigenti industriali
Il 30 dicembre 2014 tra Confindustria e Federmanager è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto collettivo del 25 novembre 2009 applicabile ai lavoratori dirigenti dipendenti da aziende produttrici di beni e servizi.
Il nuovo contratto, che decorre dal 1° gennaio 2015 e scade il 31 dicembre 2018, interviene in particolare in materia di trattamento minimo complessivo di garanzia, risoluzione del rapporto e Fondo Fasi
Trattamento minimo complessivo di garanzia (Tmcg)
L'accordo di rinnovo corregge l'articolo 3 del contratto collettivo modificando l'importo relativo al trattamento minimo complessivo di garanzia.
Il TMCG da assumere a riferimento dal 1° gennaio 2015 per i dirigenti assunti o nominati dalla stessa data diventa unico e risulta pari a euro 66.000,00 (viene meno il secondo livello di TMCG).
Viene inoltre stabilito che:
- a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio2015, abbiano maturato un'anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore a 12 mesi, venga riconosciuto il livello di TMCG pari a euro 66.000,00;
- a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio2015, abbiano maturato un'anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda superiore a 12 mesi, il parametro di TMCG venga determinato aumentando il TMCG di euro 63.000,00 di un importo pari a 1/72 di euro 17.000,00 per ogni mese di anzianità di servizio.
Licenziamento ingiustificato
In materia di licenziamento ingiustificato del dirigente vengono ridefiniti gli importi previsti dall'articolo 19 del CCNL in commento.
I nuovi valori, non applicabili in caso di licenziamento collettivo, sono i seguenti:
- fino a 2 anni di anzianità aziendale, 2 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- oltre a 2 e sino a 6 anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- oltre i 6 e sino a 10 anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- oltre i 10 e sino a 15 anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
- oltre 15 anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.
Risoluzione del rapporto
Per quanto attiene la risoluzione del rapporto di lavoro vengono modificati i limiti di età per la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 (il nuovo limite è di 67 anni sia per le donne che per gli uomini) e vengono definite nuove durate per i periodi di preavviso:
- 6 mesi di preavviso, se il dirigente ha un'anzianità aziendale fino a 6 anni;
- 8 mesi di preavviso, se il dirigente ha un'anzianità aziendale fino a 10 anni;
- 10 mesi di preavviso, se il dirigente ha un'anzianità aziendale fino a 15 anni;
- 12 mesi di preavviso, se il dirigente ha un'anzianità aziendale oltre i 15 anni.
FASI
Per quanto attiene infine il Fondo FASI, con decorrenza 1° gennaio 2015, vengono rivisti gli importi dei contributi previsti per le diverse tipologie di iscrizione e viene innalzato a euro 200,00, a decorrere dall'anno 2016, il contributo delle aziende alla Gestione Separata FASI.
Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione
di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi