Contenzioso

Fondo di Garanzia Inps, la Cassazione interviene su prescrizione e decadenza

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di Silvano Imbriaci

Il lungo dibattito sulla natura delle prestazioni del Fondo di garanzia (retribuzione o prestazione previdenziale?) ha visto negli ultimi anni assestarsi l'orientamento sempre più consolidato a favore della natura previdenziale della prestazione offerta, sia pure con connotazioni del tutto peculiari (Cassazione 11009/2008).

Il Fondo di garanzia costituisce infatti attuazione di una forma sociale di assicurazione obbligatoria, finanziata dallo stesso datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale di un'obbligazione pecuniaria (in caso di insolvenza del datore di lavoro) il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo complesso (Cassazione civile, sezione VI, ordinanza 10875/2013).

L'emersione del carattere previdenziale della prestazione comporta alcune conseguenze di una certa rilevanza, tra cui l'applicazione dei principi generali che governano il procedimento amministrativo in materia di prestazioni, nonché i rapporti con la successiva (eventuale) fase giudiziaria. Sotto questa luce devono essere letti i due recentissimi interventi della sezione lavoro in materia (Corte di cassazione, 3 aprile 2019, ordinanza 9275 e 9276), in punto di decadenza e di prescrizione nell'intervento del Fondo di garanzia.

Quanto al profilo della decadenza, l'ordinanza 9275/2019 riconduce la piena applicazione delle regole di cui all'articolo 47 del Dpr 639/1970 alla pronuncia delle sezioni unite della Cassazione 19992/2009, laddove si era chiarito che la decadenza annuale poteva applicarsi anche alle prestazioni del Fondo, semplicemente attesa l'appartenenza di questo alla gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 24, legge 1989/88), espressamente richiamata nel Dpr 639.

Se ciò è vero, occorre allora verificare in concreto, anche per l'intervento del Fondo, il dies a quo da cui far decorrere il conteggio dei termini di decadenza, avuto riguardo alla data di avvio del procedimento. Nel caso di decadenza, tale momento iniziale del procedimento deve essere ricollegato alla data di presentazione della domanda all'Inps, rectius di invio della raccomandata all'Inps (articolo 2, del Dpr 1199/1971) o, parlando in termini più attuali, dell'invio telematico.

Da quel momento si iniziano a computare i termini di decadenza, secondo un conteggio che prende in considerazione le singole evenienze e comunque i termini massimi di conclusione del procedimento amministrativo nella sua interezza. Con l'avvertenza che mentre deve darsi rilievo alla tempestività degli atti procedimentali (sia dell'Inps che del ricorrente), al contrario, ai fini del computo dei termini, non hanno alcun rilievo gli atti e le decisioni non tempestive, dal momento che l'istituto della decadenza ha rilevanza pubblicistica, non concordabile o derogabile tra le parti. Insomma, l'indicazione della Cassazione è nel senso di valutare i termini di decadenza alle prestazioni del Fondo alla stregua di qualsiasi altra prestazione non pensionistica, con tutto quello che segue anche in punto di applicazione delle soluzioni giurisprudenziali e normative che sono intervenute nell'interpretazione dell'articolo 47.

Della prescrizione si occupa invece l'ordinanza 9276/2019, sotto il profilo della specifica norma che regola questo istituto in relazione alle prestazioni del Fondo per i crediti diversi dal Tfr, ossia le ultime tre mensilità retributive di cui al Dlgs 80/1992. L'articolo 2 di questo decreto legislativo, in particolare, con disposizione che spicca per la sua sinteticità e perentorietà, afferma infatti che il diritto alla prestazione prevista dalla norma si prescrive in un anno.

Trattandosi di prestazione previdenziale, ne deriva l'applicazione delle regole in punto di sospensione del termine prescrizionale in concomitanza con l'esaurimento della fase amministrativa. La presentazione della domanda amministrativa al Fondo, oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l'apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione. Il periodo di sospensione può avere la durata massima di 300 giorni, nel caso in cui il provvedimento negativo dell'ente non intervenga entro i 120 giorni dalla domanda (silenzio rifiuto), calcolando poi i 90 giorni per il ricorso di II grado e gli ulteriori 90 giorni per la risposta dell'Inps.

Nell'ipotesi in cui non sia proposto ricorso amministrativo, il procedimento, ai fini della prescrizione, si chiude anticipatamente, alla scadenza dei 90 giorni; e lo stesso accade nell'ipotesi in cui il provvedimento Inps intervenga prima della scadenza, o il ricorso amministrativo sia presentato tempestivamente o sia emesso un provvedimento definitivo ancor prima della scadenza dei 90 giorni. In ogni caso, solo in presenza di una definitività del procedimento amministrativo, sarà possibile il computo dell'anno di prescrizione per l'esercizio del diritto, in quanto il termine risulta precedentemente sospeso, dopo l'effetto interruttivo collegato alla domanda amministrativa.

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