Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro e rilascio del certificato di agibilità

di Mario Gallo

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente (articolo 24, comma 1, Dpr 380/01).

L’articolo 25 del Dpr 380/2001 disciplina il procedimento di rilascio del certificato di agibilità. In particolare, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto obbligato è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 10/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del Dlgs 380/2001.

A tale dichiarazione va allegata anche l’Ace, attestato di certificazione energetica, che sintetizza le prestazioni energetiche di un edificio (cfr. Dlgs 192/2005). Lo sportello unico è tenuto a comunicare al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990; entro 30 giorni dalla ricezione della domanda il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del Dpr 380/2001;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione da allegare alla domanda di rilascio del certificato di agibilità indicata al comma 1 dello stesso articolo 25;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all’articolo 82, del Dpr 380/2001.

Il termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di 30 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Inoltre, ove l’interessato non proponga domanda, fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), dell’articolo 25, e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni per il rilascio del certificato, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’Asl di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), del Dpr 380/2001, e in caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni (articola 25, comma 4, del Dpr 380/2001).

La mancata presentazione della domanda del certificato di agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro (articolo 24, comma 3, del Dpr 380/2001); inoltre, la mancanza di tale certificato può comportare la sospensione dell’attività svolta nell’immobile.

Si consideri, infatti, che come affermato dal Tar Basilicata, prima sezione, 11 maggio 2012, n.206, la regolarità edilizia dei locali in cui è esercitata l'attività costituisce condizione per il legittimo esercizio della stessa (cfr. anche l’articolo 17-ter del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 -T.U.L.PS); tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha anche espresso una serie di orientamenti e di requisiti necessari affinché il provvedimento di sospensione dell'attività sia legittimo.

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