I chiarimenti dell’Ispettorato nazionale sul calcolo dell’orario di lavoro notturno
La durata dell’orario di lavoro dei lavoratori notturni, in base all’articolo 13 del Dlgs 66/2003, non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite.
Si tratta di una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad un terzo.
Ora, pur non individuando, la norma, il parametro temporale in relazione al quale effettuare la media oraria del lavoro notturno, il Ministero del lavoro aveva chiarito, con la circolare n. 8/2005, come il periodo di riferimento da considerare fosse la settimana lavorativa.
Tuttavia, permaneva il dubbio su come intendere la settimana: deve essere valutato, caso per caso, l'orario del singolo lavoratore se articolato su 5 o 6 giorni lavorativi a settimana?
La risposta fornita dall'Ispettorato Nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 1438 del 14 febbraio 2019, è negativa.
Infatti, il parere in commento chiarisce che la "settimana lavorativa", in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata nell'astratto periodo di 6 giorni e cioè nell'arco temporale settimanale al "netto" del giorno obbligatorio di riposo previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Pertanto, anche se la prestazione lavorativa è articolata su 5 giorni, il sesto giorno è da considerarsi comunque giornata di lavoro a 0 ore.
Tale orientamento consente un'applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno ed ha importati ripercussioni sul calcolo della media e quindi sulla verifica, da parte del personale ispettivo, del rispetto del limite posto all'orario di lavoro notturno. Infatti, in caso di settimana lavorativa di 40 ore, articolata su 5 giorni, se il sesto giorno non fosse considerato lavorativo (anche se a zero ore), i lavoratori adibiti al lavoro notturno non potrebbero svolgere ore di lavoro straordinario, dal momento che la media oraria giornaliera delle 8 ore risulterebbe già raggiunta con il completamento dell'ordinario orario di lavoro (40:5=8).
Secondo l'interpretazione fornita dall'INL, con una settimana articolata sempre su 6 giornate di lavoro, invece, il lavoratore notturno può effettuare lavoro straordinario sino al limite delle 48 ore settimanali in quanto, in questo caso, la media giornaliera risulta rispettosa del limite legale (48:6=8).