Adempimenti

Agenzia nazionale con personale ex Cpi

di Gianni Bocchieri

La circolare 1/15 del ministro per la semplificazione e la pa e del ministro per gli Affari regionali e le autonomie (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 31 gennaio) contiene chiarimenti per l’applicazione del comma 429 della stessa legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/14).

Questo comma 429 prevede la possibilità per le città metropolitane e le province di finanziare i rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato e di prorogare quelli a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale impiegato nella realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali. Per il finanziamento di questi rapporti di lavoro, il Lavoro può concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi delle regioni cofinanziati dalla Ue, nei limiti di 60 milioni, attraverso il Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo.

In primo luogo, la circolare precisa che il comma 429 ha una vigenza annuale per il 2015 poiché analoga disposizione era contenuta nella legge di stabilità dello scorso anno (comma 219, lett. d., legge 147/13), che prevedeva la medesima possibilità per le sole province. Le nuove disposizioni finanziarie per il 2015 si applicano, invece, anche alle città metropolitane e alle regioni che hanno mantenuto la gestione dei servizi per l’impiego (.

In secondo luogo, la circolare afferma che la previsione del comma 429 è soggetta ad applicazione restrittiva, per cui resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. Tuttavia, visto che la disposizione viene finanziata con fondi Ue, si precisa che i relativi oneri non si calcolano ai fini del rispetto del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 9, comma 28, del Dl 78/10). Inoltre, viene precisato che gli oneri derivanti dal comma 429 sono esclusi dal patto di stabilità interno, a meno che non siano finanziate con le quote di cofinanziamento nazionale dei programmi operativi del Fse.

In terzo luogo, la circolare 1/15 indica la lettura sistematica della norma in commento della legge di Stabilità per il 2015 con la legge delega del Jobs Act (legge 183/14), secondo cui la disciplina speciale per il personale dedicato ai compiti relativi ai servizi per l’impiego e alla politiche attive del lavoro va letta in relazione al riordino della relativa normativa. In particolare, la circolare richiama la delega per l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da stato, regioni e province autonome.

La lettura proposta dalla circolare sembra individuare una precisa categoria di personale delle ex province, con priorità di accesso alla costituenda Agenzia nazionale per l’occupazione, individuabile solo in quello assegnato ai Centri pubblici per l’impiego (Cpi). Conseguentemente, lo stesso personale dei Cpi sembrerebbe sottratto alle normali procedure di mobilità disciplinate dalla stessa legge di stabilità per il 2015, prevedendosi per loro un percorso di ricollocazione separato da definire con i decreti delegati del Jobs Act.

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