Agevolazioni

Fondo di rotazione, modificata la procedura di pagamento della quota nazionale

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di Domenico Repetto

Con il decreto 8 settembre 2014 (G.U. n. 274 del 25 novembre 2014), il ministero dell'Economia ha introdotto una serie di modifiche alle procedure di pagamento della quota nazionale del Fondo di rotazione, sostituendo il testo dell'articolo 9 del Dpr 29 dicembre 1988, n. 568.


In particolare, le nuove disposizioni ampliano il campo di azione del Fondo, prevedendo che eroghi le quote a proprio carico, a titolo di prefinanziamento, pagamento intermedio e saldi per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali (FESR e FSE), dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo per la pesca (FEAMP), dal Fondo Europeo per gli aiuti agli indigenti (FEAD), nonché dagli altri Fondi della programmazione comunitaria.
Per gli interventi cofinanziati con risorse derivanti da strumenti e linee del bilancio UE diversi da quelli citati, il Fondo erogherà le quote in base alle procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie.


La novità introdotta consiste nella possibilità che, in base ad una motivata richiesta delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi, il Fondo possa erogare risorse a titolo di prefinanziamento, a valere sia sulla quota comunitaria che di cofinanziamento statale, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi.


Per quanto riguarda gli altri interventi di finanziamento a suo carico, il Fondo stanzierà le risorse nei seguenti termini:
• erogazione iniziale, fino al limite del 40% delle risorse assegnate all'intervento, su motivata richiesta della PA titolare;
• pagamenti intermedi, fino al raggiungimento del limite del 90% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di pagamento presentata dalla PA titolare, che attesti il regolare stato di avanzamento dell'intervento;
• saldo del 10% delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di saldo, attestante la positiva conclusione dell'intervento.
Infine, il decreto dispone ulteriori modifiche per quanto riguarda le anticipazioni che concorrono al finanziamento degli oneri relativi:
• all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020;
• alle anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP.


Per queste ipotesi, Fondo di rotazione erogherà le risorse nel limite complessivo annuo di 500 milioni di euro, al netto dei reintegri, sulla base di motivate richieste dell'Amministrazione pubblica titolare dell'intervento e tenuto conto della dotazione finanziaria dell'intervento stesso.


Le risorse anticipate in base a questa disposizione saranno reintegrate al Fondo di rotazione a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, a causa del mancato riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, le Amministrazioni titolari del relativo intervento attivano le necessarie azioni di recupero ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo stesso, recupero che potrà essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione.


Per gli interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo di rotazione, le Amministrazioni pubbliche dovranno dotarsi di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, acquisendo e conservando tutta la documentazione relativa all'attuazione degli interventi stessi ed ai controlli svolti. Questa documentazione dovrà essere resa disponibile dalle stesse Amministrazioni per eventuali controlli da parte degli organismi competenti.


Le Amministrazioni titolari degli interventi dovranno, inoltre, prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali irregolarità e/o abusi nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.
In tutti i casi accertati di decadenza dal finanziamento, le Amministrazioni saranno responsabili del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione delle somme erogate.

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