L’agenzia delle Entrate rende flessibile la trasmissione del Cu
Quest'anno, la Certificazione unica - CU/2015 (redditi 2014) – che ha sostituito la vecchia certificazione Cud, è strutturata in modo diverso, perché ne è cambiata in parte la finalità.
La nuova versione della certificazione rappresenta l'applicazione di quanto disposto dal Dlgs 175/2014 (semplificazioni fiscali) in materia di dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’agenzia delle Entrate (prima applicazione: dichiarazione 2015, redditi 2014).
La novità ha comportato, come conseguenza, l'obbligo, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, di effettuare la trasmissione dei dati contenuti nella certificazione anche all'Agenzia delle entrate e ciò ha determinato la rivisitazione complessiva della certificazione, in modo tale che la stessa possa essere utilizzata:
• sia per certificare i redditi al lavoratore dipendente, al percettore di reddito equiparato o assimilato al lavoro dipendente e, da quest'anno, al lavoratore autonomo (entro il 28.2.2015, il termine si sposta al 2.3 cadendo di sabato il giorno 28);
• sia per comunicare i dati all'Agenzia delle entrate (entro il 7.3.2015, termine che si sposta al 9.3, cadendo di sabato il giorno 7) per essere poi utilizzati per la precompilazione della dichiarazione modello 730 (in questa prima fase la precompilata riguarderà solo i redditi di lavoro dipendente e assimilati).
Con la nuova certificazione i sostituti d'imposta (e non solo) dovranno attestare:
- l'ammontare complessivo dei redditi (correnti e tassati separatamente) di lavoro dipendente, dei redditi a questi equiparati e/o assimilati e dei redditi di pensione (artt. 49 e 50 del TUIR), assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta e a imposta sostitutiva, delle indennità di fine rapporto (compresi i relativi acconti e anticipazioni) e prestazioni pensionistiche integrative erogate in forma di capitale, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni d'imposta effettuate, del bonus fiscale assegnato nel 2014 (D.L. 66/2014, L. 89/2014), dei dati relativi all'assistenza fiscale e delle somme maturate a titolo di TFR;
- i dati previdenziali e assistenziali INPS, compresi quelli della gestione ex INPDAP;
- i dati assicurativi INAIL (ex Mod. 770 semplificato)
- i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto con ritenuta d'acconto, le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, da funzioni notarili e da attività sportiva di natura autonoma, oltre alle ritenute di acconto operate.
Il comunicato dell'Agenzia delle entrate
La predetta novità ha creato non pochi disagi ai sostituti d'imposta, loro intermediari e agli operatori del settore, nell'adempiere alle nuove regole (tempistica molto stretta, vista la mole delle novità).
In data 12 febbraio 2015, l'Agenzia delle entrate, per venire incontro alle esigenze dei predetti operatori, per questo primo nuovo adempimento, ha disposto la seguente flessibilità:
- la compilazione e quindi la trasmissione all'A.E. dei dati relativi all'assicurazione INAIL (saranno comunque comunicati con il modello 770) è data come facoltà (detti dati non sono quindi obbligatori);
- può essere omessa la trasmissione all'A.E. (rimane l'obbligo di rilasciare la certificazione al lavoratore interessato) delle certificazioni che contengono solo redditi esenti (i dati saranno comunque trasmessi con il modello 770);
- le certificazione contenenti solo redditi non utili alla precompilazione del modello 730 potranno essere trasmesse anche oltre il termine ultimo del 9 marzo, senza l'applicazione della prevista sanzione di € 100 per dichiarazione omessa/tardiva/errata (la certificazione va comunque rilasciata nei termini – 2 marzo - ai lavoratori interessati).