Precisazioni sulle modalità di calcolo del contributo alla previdenza complementare nel settore autonoleggio
II 26 marzo 2019 l'Aniasa e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, hanno fornito l'interpretazione corretta del'articolo 9 (previdenza complementare) del Ccnl 20 giugno 2013 per il settore autonoleggio/autorimesse
A seguito di alcune segnalazioni relativamente al calcolo del contributo a carico del lavoratore e dell'azienda le parti confermano che il calcolo effettivo utile per i versamenti al fondo Astri è sui seguenti elementi:
- retribuzione tabellare;
- indennità di contingenza;
- un aumento periodico di anzianità;
- Edr ex accordo interconfederale del 31 luglio 1992.
Le parti precisano, inoltre, che questi elementi economici variano a seconda del livello di inquadramento del dipendente, e sono riferiti alle percentuali di versamento indicate nel contratto collettivo, con obbligo per 12 mensilità e che il contributo a carico del lavoratore e dell'azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva. Conseguentemente, l'importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla legge.