Adempimenti

Istituita la causale di versamento tramite F24 a favore dell’ente Aster

di Cristian Callegaro

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 12 gennaio 2015, n.2/E, ha istituito la causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell'Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi (Aster). Per consentire il versamento dei contributi è stata istituita la causale contributo “1AST” denominata “ASTER Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:
-nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;
-nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell'azienda;
-nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
Al riguardo l'Inps comunicherà a breve i relativi estremi per la compilazione del flusso uniemens.

Aster è l'ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi introdotto dai Ccnl del terziario e del turismo sottoscritti da Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. I soggetti destinatari delle prestazioni dell'ente Aster sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti.

Con riguardo al regime contributivo, si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata incrementata la contribuzione che i datori di lavoro devono versare all’Aster per i lavoratori con orario a tempo parziale: in particolare, per tutte le aziende iscritte e appartenenti al settore commercio, il Ccnl Tds (terziario distribuzione e servizi) prevede dal 1° gennaio 2014 la parificazione tra dipendenti full-time e part-time con il conseguente pagamento a carico dell'azienda di 120,00 euro per ambedue le figure di lavoratori, nonché 2,00 euro mensili a carico di ciascun dipendente.

Per il settore del turismo, è prevista una quota di iscrizione una tantum pari a 15,00 euro che deve esser pagata dal datore di lavoro per ogni lavoratore a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, e a 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato. Sempre a carico del datore di lavoro è previsto un contributo di 120,00 euro annui per ogni dipendente (10,00 euro mensili).

Salvo diverso accordo fra datore di lavoro e lavoratore, il regolamento dell’ente prevede che durante i periodi di aspettativa non retribuita e in quelli di cassa integrazione e mobilità il contributo non sia dovuto, rimanendo sospeso. Al termine della sospensione l'azienda dovrà riprendere i versamenti ed il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese successivo alla ripresa del pagamento.

L'iscrizione all'ente di assistenza sanitaria è obbligatoria per tutte le aziende che applicano i due contratti collettivi. In base all'accordo di rinnovo del Ccnl terziario distribuzione e servizi del 15 marzo 2011, l'azienda che ometta il versamento ad Aster è tenuta alternativamente:
-a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 15,00 euro lordi per 14 mensilità rientrante nella retribuzione di fatto di cui all'art. 195 del Ccnl;
-a fornire ai lavoratore, con onere a carico proprio, le medesime prestazioni sanitarie garantite dall'ente Aster.

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