Agevolazioni

Sisma maggio 2012 in Emilia Romagna, cambiano le modalità per la fruizione del credito d'imposta

di Alberto Bosco

Per i soggetti danneggiati dal sisma che, tra il 20 e il 29 maggio 2012, ha colpito gravemente in particolare i territori dell'Emilia Romagna, specifiche disposizioni agevolative sono state introdotte con l'art. 67-octies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha istituito un credito d'imposta. In seguito è stato emanato il D.M. 23 dicembre 2013, recante le modalità di attuazione dell'art. 67-octies del decreto legge di cui sopra.
Intervenendo a modificare il proprio decreto dell'anno scorso, il Ministero delle Finanze, con decreto 3 ottobre 2014 (G.U.12 novembre 2014, n. 263), ha ammesso a fruire delle agevolazioni anche le imprese e i lavoratori autonomi che, per effetto del sisma hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda e abbiano trasmesso, successivamente alla denuncia all'autorità comunale, copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.
Identica procedura, ossia la trasmissione di copia della perizia, riguarda anche la distruzione di attrezzature, macchinari o impianti utilizzati per l'attività. Ulteriori disposizioni riguardano poi, mediante la modifica dell'articolo 3, i costi agevolabili sostenuti entro il 31 dicembre 2014 per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati e per altri interventi.
L'articolo 2 del medesimo decreto, inoltre, disciplina il riconoscimento del credito d'imposta nell'anno 2014 (precisando che sarà emanata un'apposita disposizione per in merito ai tempi di presentazione delle domande), sospendendo anzitutto la procedura di attribuzione del credito d'imposta prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014 relativa alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014 e disponendo che:
-ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, inoltrano, in via telematica, entro i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 aprile 2014. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo dei costi agevolabili sostenuti negli anni 2012 e 2013. Restano valide le istanze presentate entro il 30 giugno 2014;
-l'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi del comma 3 dell'art. 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto nell'anno 2014, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto da comunicare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

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