Previdenza

Quota 100, dal 1° aprile liquidazione provvisoria in attesa dell’Unilav

di Arturo Rossi

Sarà possibile procedere alla liquidazione, in via provvisoria, delle pensioni Quota 100 sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori in merito alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Lo ha precisato l'Inps con il messaggio 11 marzo 2019, n. 1008.
È da ricordare che, per accedere a tale prestazione pensionistica, è prevista la cessazione del lavoro dipendente.
A tal proposito, l'Istituto nazionale di previdenza sociale evidenzia che per potere procedere alla liquidazione sarebbe necessario accertare la cessazione del rapporto di lavoro; ciò dovrebbe avvenire attraverso la certezza del dato certificato dal datore di lavoro con le comunicazioni obbligatorie Unilav, che attestano, appunto, l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Però, tenuto conto dell'immediatezza della decorrenza ed in maniera specifica per le pensioni Quota 100 dal 1° aprile 2019, atteso il meccanismo della prima finestra utile, l'Inps ritiene opportuno consentire in via straordinaria di procedere alla liquidazione provvisoria sulla base delle dichiarazioni di cessazione contenute nella domanda, al ricorrere dei prescritti requisiti.
In ogni caso, sarà cura delle sedi periferiche dell'Istituto accertare successivamente la disponibilità nell'archivio Unilav dei dati relativi alla cessazione. Di conseguenza, le liquidazioni delle pensioni effettuate in via provvisoria dovranno essere verificate e si dovrà procedere al recupero degli eventuali ratei indebiti corrisposti al richiedente nel caso di difformità tra la dichiarazione resa nella domanda e le informazioni presenti in Unilav.
Con l'occasione, si ricorda che è prevista l'incumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, tranne con quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5 mila euro lordi annui.
Molti assicurati, lavoratori autonomi, si stanno chiedendo se anche per loro, di fatto, è necessario procedere con la chiusura dell'attività.
Sulla materia l'Inps, con circolare 11/2019, ha precisato che il possesso di altro reddito diverso da lavoro autonomo occasionale, di qualsiasi importo, comporta la sospensione del pagamento della pensione.
Quindi, si può ritenere che, di fatto, non esiste l'obbligo della cessazione dell'attività autonoma, ma la continuazione della stessa comporterà la sospensione della pensione fino al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

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