Costo manodopera integrabile se il bando di gara è carente
Mancata indicazione separata dei costi di manodopera nell’offerta economica di un appalto: la Corte di giustizia Ue apre uno spiraglio per le imprese. Nel caso in cui queste siano state indotte in errore dalla documentazione di gara preparata dalla Pa, le amministrazioni potranno concedere un termine per sanare l’errore.
La questione è tra le più discusse del Codice appalti (Dlgs 50/16) e riguarda l’indicazione separata, in sede di offerta economica, dei costi per la manodopera e degli oneri per la sicurezza, nata per consentire alla Pa una verifica analitica di questa parte dell’offerta. In giurisprudenza, in questi anni, sono nate due correnti sugli effetti della mancata indicazione di questa voce. Una “formalistica”, favorevole all’esclusione automatica dell’impresa, senza possibilità di soccorso istruttorio, cioè di correzione successiva alla presentazione dell’offerta. La seconda è, invece, “sostanziale” e punta a evitare l’esclusione in alcuni casi.
Poche settimane fa (adunanza plenaria 3/2019) il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore della prima alternativa, chiedendo però alla Corte di Giustizia Ue di dare il suo parere sul tema. I giudici lussemburghesi, in attesa di rispondere a Palazzo Spada, ieri hanno pronunciato una sentenza rilevante (causa C-309/2018), perché basata su una domanda del Tar Lazio molto simile a quella del Consiglio di Stato. Si chiedeva, cioè, cosa accade nel caso in cui ci siano responsabilità della Pa, perché «l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella documentazione di gara».
Per i giudici, è assolutamente compatibile con le direttive comunitarie un assetto nel quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera comporta l’esclusione dell’impresa, senza possibilità di soccorso istruttorio, «anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto».
C’è, però, una postilla. Nel caso esaminato, «il modulo che gli offerenti della gara d’appalto dovevano obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico per l’indicazione separata dei costi della manodopera». In più, il capitolato «precisava che gli offerenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice». Questo aveva indotto in errore le imprese.
Nel caso in cui la documentazione generi confusione - scrivono i giudici - «in considerazione dei principi della certezza del diritto, di trasparenza e di proporzionalità, l’amministrazione aggiudicatrice può accordare» la possibilità di sanare la situazione e «di ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia entro un termine stabilito dalla stessa amministrazione».
La sentenza della Corte Ue nella causa C-309/18