Rapporti di lavoro

Parrucchiere ed estetista possono stare nella stessa sede ma i locali vanno adeguati

di Rossella Schiavone

Il ministero dello Sviluppo Economico, con la nota numero 19468 dell'11 febbraio 2015, ha chiarito che è ammissibile l'esercizio dell'attività di estetista da parte del professionista che si rechi a operare presso altra sede in cui sia già legittimamente esercitata l'attività di acconciatore (così come anche il caso inverso), purché in precedenza siano stati adeguati i locali e sia stata data apposita segnalazione certificata di inizio attività, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché dalla nomina del responsabile tecnico, secondo le vigenti previsioni di legge.

Il chiarimento è nato a seguito di quesito formulato dal Servizio industria e artigianato della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito a un caso specifico, inerente la possibilità che un acconciatore, durante la propria giornata di chiusura o in orari in cui il suo salone sia chiuso, svolga prestazioni presso un salone di estetista e, viceversa, l'estetista svolga, nei momenti disponibili, la propria prestazione presso il salone dell'acconciatore.

Poiché entrambi i professionisti opererebbero con strumentazione propria, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e in considerazione della temporaneità delle attività (in questo caso non ci sarebbero aperture di nuove unità locali), la Regione Friuli Venezia Giulia aveva suggerito di consentire l'esercizio senza la trasmissione della Scia con la nomina del responsabile tecnico nella sede temporanea, ma solo previa presentazione al Comune di una semplice comunicazione, atteso che le dichiarazioni attinenti il possesso dei requisiti professionali sono già state rese al momento dell'attivazione del proprio esercizio da ciascuno dei due soggetti interessati.

Per il Ministero, la questione posta è sussumibile nell'ambito della fattispecie dell'affitto di poltrona e cabina (a seconda che si tratti della cessione di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista), da realizzarsi mediante stipula di apposito contratto tra le due imprese. Tuttavia anche se, per esplicita previsione di legge, le attività di acconciatore e di estetista possono, ab initio o per vicende successive, essere svolte negli stessi locali - dalla medesima impresa, o da imprese distinte - e che per le stesse è previsto, ex comma 2, articolo 10 del Dl 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge 40 del 2 aprile 2007, l'assoggettamento alla sola segnalazione certificata di inizio attività, chiarisce la nota ministeriale che è anche certo che l'idoneità dei locali, richiesta per l'esercizio negli stessi dell'attività e attestata nella Scia, deve rispondere a criteri e requisiti differenti per quanto attiene all'adeguatezza degli spazi e alla conformità igienico-sanitaria (aspetto in relazione al quale i regolamenti sanitari e d'igiene in vigore recano infatti prescrizioni affatto sovrapponibili).

D'altra parte lo stesso comma 2 dell'articolo 10 specifica che le due attività in questione sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ma fa salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Infine, occorre evidenziare che il ministero dello Sviluppo Economico non ritiene che nel caso di specie sussista la temporaneità dell'attività - sostenuta invece dal richiedente - in quanto, pur essendo la stessa ridotta nel numero di ore lavorative, per il suo svolgimento non si pone alcun limite temporale ultimo, configurandosi piuttosto l'avvio di un'attività a tempo indeterminato.

Ad ogni modo non si può comunque prescindere dall'obbligo di rispetto delle ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile e fiscale.

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