Adempimenti

Autoliquidazione Inail per le aziende cessate: i nuovi termini

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di Paola Sanna

Con circolare Inail n. 1/2019 l'Istituto ha fornito indicazioni in merito ai termini dell'autoliquidazione 2019, tenuto conto di quanto disposto dall'art.1, comma 1125, della legge 145/2018., con la nota del 22 febbraio u.s. l'Inail fornisce ulteriori precisazioni.

Come noto infatti, il termine per la comunicazione delle basi di calcolo di cui l'art. 28, comma 3, Dpr 1124/1965 è stato spostato dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019, mentre quello riguardante la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018, il versamento dei premi di autoliquidazione e la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è slittato invece al 16 maggio 2019.

Termine per le imprese che hanno cessato l’attività a dicembre 2018
Tuttavia, le imprese che hanno cessato l'attività a dicembre 2018 (o nei mesi precedenti) devono effettuare l'autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019. Il termine per la presentazione della dichiarazione corrisposta nel 2018 e per l'autoliquidazione del premio, come stabilito dall'art. 28 comma 4 Dpr 1124/1965, rimane dunque fissato nel giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa.

Termine per le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019
Le aziende che hanno cessato l'attività a gennaio e febbraio 2019 devono invece calcolare la regolazione per l'anno 2018, applicando alle retribuzioni i tassi già comunicati per tale anno, ma devono anche calcolare il premio anticipato 2019 in base ai nuovi tassi e alle nuove basi di calcolo che saranno comunicate entro il 31 marzo 2019.
Alla luce di quanto sopra esposto pertanto, in queste fattispecie va rispettato il termine del 16 maggio 2019, quale data ultima per presentare la regolazione 2018, unitamente al saldo del premio 2019 e l'eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.

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