Previdenza

Prolungato il trattamento di sostegno per gli esclusi dai diecimila salvaguardati

di Pietro Gremigni

Il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori che nell'anno 2014 non rientrano nel contingente dei 10.000 lavoratori ammessi ad accedere alla pensione derogando al sistema della finestra mobile posticipata di 12 mesi deve avere inizio in una data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 e potrà essere corrisposto per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014. Ciò anche se i lavoratori stessi abbiano un diritto teorico a coprire i periodi successivi al 2014.
L'intervento dell'INPS fa seguito al D.M. 24 novembre 2014, n. 85708, valido per il 2014, decreto che riproduce in sostanza il contenuto dei precedenti emanati dal 2011 in poi in attuazione della legge n. 220/2010.
Il decreto fissa inoltre in 62.697.643 euro il limite massimo di spesa per l'erogazione del prolungamento del sostegno del reddito.

Deroga alla finestra posticipata
Il sistema della finestra mobile introdotto dalla legge n. 122/2010, oggi in gran parte superato dalla riforma pensionistica del 2011, prevede per chi ha maturato la pensione (anzianità e vecchiaia) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 il posticipo della liquidazione della pensione di 12 mesi dal momento della maturazione (18 mesi per i lavoratori autonomi).
Tale regola è inapplicabile tuttavia, nel limite massimo di 10.000 lavoratori, per i seguenti soggetti che potranno andare in pensione con il sistema più favorevole delle quattro finestre fisse trimestrali (art. 12, comma 5, legge n. 122/2010):
- lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.4.2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010:
- lavoratori che, al 31.5.2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (es. Banche, Poste, Ferrovie ecc).
Per tutti i predetti lavoratori la data del licenziamento deve essere compresa nel periodo dal 31 ottobre 2008 al 30 aprile 2010 e la decorrenza della pensione realizzarsi nel corso del 2014, così come precisa il nuovo messaggio dell'Inps.
Se i lavoratori in questione non dovessero rientrare nel contingente numerico a causa del superamento della soglia dei 10.000 o per l'esaurimento delle risorse, è previsto che il Ministero conceda il prolungamento dei predetti trattamenti (mobilità ordinaria o lunga o assegno straordinario) per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data delle vecchie finestre e la data della decorrenza delle nuove finestre di uscita (art. 1, comma 37, legge 220/2010).


Importo del trattamento prolungato
La regola ribadita dall'Inps nel messaggio è che il prolungamento del sostegno al reddito è concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo di tempo intercorrente tra:
-la data calcolata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (quattro finestre annuali fisse);
-e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base del sistema di finestra mobile posticipata e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014.
Vediamo di capire il meccanismo facendo riferimento agli esempi indicati nel messaggio e in particolare ad un lavoratore collocato in mobilità breve:
1) decorrenza pensione con le regole precedenti al D.L. n. 78/2010: 1° luglio 2014;
2) decorrenza posticipata di 12 mesi della pensione con le regole del D.L. n. 78/2010: 1° aprile 2015;
3) termine della mobilità ordinaria: 28 ottobre 2014;
4)periodo di prolungamento da corrispondere: 29 ottobre 2014/31 dicembre 2014.
Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 non verrà corrisposta alcuna indennità di mobilità prolungata perché oltre il 2014, salvo un eventuale e specifico decreto interministeriale che individuerà, in tal caso, le necessarie risorse finanziarie.
Supponiamo invece che le decorrenze indicate, sia prima che dopo le regole del 2010, cadano entrambe dopo la scadenza del termine della mobilità:
1) decorrenza pensione con le regole precedenti al D.L. n. 78/2010: 1° gennaio 2014;
2) decorrenza posticipata di 12 mesi della pensione con le regole del D.L. n. 78/2010: 1° settembre 2014;
3) termine mobilità ordinaria: 13 agosto 2013 (precedente alle date di decorrenza);
4) periodo di prolungamento da corrispondere: 1° gennaio 2014/30 settembre 2014.
Il periodo dal 14 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 (periodo intercorrente fra la fine della mobilità ordinaria e la data di decorrenza ante legge n. 122/2010) non deve essere indennizzato perché non previsto dalla legge. In quel lasso di tempo il lavoratore resta senza indennità di mobilità e non matura la pensione, salvo effettuare versamenti volontari dei contributi.
Prima di autorizzare il prolungamento quando spettante, le sedi dell'INPS dovranno verificare che nel periodo del prolungamento non siano presenti cause ostative alla percezione della prestazione in parola, quale ad esempio la ripresa dell'attività lavorativa.

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