Collocamento obbligatorio, la prova della mancata assunzione è a carico del datore di lavoro
di Silvano Imbriaci
Ai fini dell'assunzione del centralinista non vedente, secondo quanto disposto dalla legge 29 marzo 1985, n. 113 (articoli 1-5), il lavoratore è tenuto a dimostrare solamente il possesso dell'iscrizione nell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, nonché la sussistenza dell'atto di avviamento al lavoro, spettando invece al datore di lavoro l'eventuale contestazione (e relativa prova) degli altri elementi indicati dalla legge per l'avviamento al lavoro, quali, ad esempio...