L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Consigliere e dipendente

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Dal 2014 sono consigliere all'interno del cda in una S.p.A., dove sono assunto come lavoratore dipendente ed in concreto senza nessuna delega scritta mi occupo del personale dipendente quale consigliere non percepisco compenso, in quanto già a libro paga il consiglio si compone di due consiglieri entrambi non soci, io e il presidente del cda nonchè legale rappresentante nessuno dei due ha deleghe in materia di lavoro chiedo se in caso di controllo il mio rapporto di lavoro dipendente possa essere messo in discussione con ripercussioni a livello pensionistico

In linea di massima si ritiene possibile la coesistenza in capo ad uno stesso soggetto della carica di amministratore di società ( ad eccezione della carica di amministratore unico) con un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima, nonostante un primo orientamento dell’Inps (circolare 8 agosto 1989 n. 179) avesse escluso, almeno in linea di massima, tale ipotesi. L’Istituto previdenziale aveva espressamente citato il caso del “Presidente, dell'Amministratore unico e del Consigliere delegato”. Ma successivi orientamenti giurisprudenziali hanno di fatto superato tale posizione, ammettendo la compatibilità della qualifica dì amministratore di una società commerciale (ad eccezione dell’amministratore unico) con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società. Tale compatibilità è tuttavia ammessa a condizione che siano rispettate determinate cautele: le deleghe affidategli non devono essere incompatibili con il coesistente rapporto di lavoro subordinato e quest’ultimo deve essere effettivo, ovvero deve in primo luogo sussistere il requisito dell’assoggettamento al potere direttivo di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. Circa il quesito del gentile lettore, si ritiene pertanto astrattamente possibile, alle condizioni sopra citate, la coesistenza della carica di consigliere di amministrazione con la qualifica di lavoratore subordinato per la stessa società. Nel caso specifico, tuttavia, è opportuno segnalare una difficoltà ulteriore. Infatti se il lettore ha ricevuto di fatto la delega all’amministrazione del personale dipendente, tale circostanza potrebbe integrare un conflitto di interessi con la società (articolo 2391 codice civile), attesa la sua contemporanea qualità di lavoratore dipendente. Da qui la necessità di definire in modo ancora più puntuale (ad es. nell’atto di nomina) il contenuto e le caratteristiche delle deleghe attribuite. L’eventuale disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato comporterebbe la perdita del diritto alla pensione.

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