Adempimenti

Niente contributi al fondo di solidarietà residuale per i lavoratori svantaggiati delle cooperative

di Massimo Braghin

Con interpello numero 5 del 6 marzo 2015, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene a proposito dei lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b e del versamento del contributo al Fondo residuale previsto dall'articolo 3 comma 19 della legge 92/2012.

L'istanza è stata presentata da Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative e Legacoop per conoscere il parere del ministero relativamente alla possibilità di escludere le cooperative sociali di tipo b dal versamento del contributo ordinario, pari allo 0,5% delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il Fondo residuale. Tale contributo è a carico per 2/3 del datore di lavoro e 1/3 del lavoratore. Il Fondo interviene nel caso di impiego di lavoratori svantaggiati all'interno di cooperative sociali di tipo b). A fronte di ciò, però, si richiede se comunque si possa continuare a mantenere il diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale.

Il ministero premette che, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 381/1991, le cooperative sociali di tipo b) ex legge 381/1991 sono totalmente esentate, per i lavoratori svantaggiati, da ogni forma di contribuzione obbligatoria previdenziale e assistenziale (Aspi, Cigo, Cigs), pur rimanendo soggette all'obbligo in caso di lavoratori non svantaggiati.
Tale disciplina non si applica con riferimento ai lavoratori di cui al comma 3 bis del medesimo articolo, ovvero detenuti e internati negli istituti penitenziari e negli istituti psichiatrici. Per tali categorie si fa riferimento infatti, non a esoneri, ma a sgravi contributivi.

Il Fondo residuale ex legge 92/2012 viene istituito per tutelare, nell'ambito di un rapporto di lavoro esistente, il reddito dei lavoratori dipendenti da imprese con organico superiore alle 15 unità che sono escluse dalla possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni e nei settori in cui non sia ancora operante un Fondo di solidarietà bilaterale.

Il parere reso dal ministero del Lavoro è positivo, nel senso che, per le cooperative sociali di tipo b non è dovuto il versamento del contributo ordinario con riferimento alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur mantenendo il diritto di poter beneficiare della prestazione garantita dal Fondo residuale.

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