Contenzioso

Ricorso ex art. 17 d.lgs. 124/2004 e diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. 124/2004

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Il ricorso in oggetto è ammesso anche avverso il provvedimento di validazione della diffida accertativa per crediti patrimoniali, istituto introdotto per la prima volta dall'art. 12 D.Lgs. 124/2004.
La diffida accertativa è espressione del potere sussistente in capo al personale Ispettivo di diffidare il datore di lavoro, in presenza di crediti patrimoniali certi, liquidi ed esigibili (quindi, non solo retributivi) vantati dal lavoratore, a corrispondere le relative somme entro un termine prefissato. Nel caso in cui il termine prefissato sia decorso invano ed il datore di lavoro non abbia proposto tentativo di conciliazione di fronte alla Direzione Territoriale del Lavoro, la diffida accertativa viene validata da un provvedimento del Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro, che conferisce all'atto l'efficacia di titolo esecutivo, nonché lo qualifica come presupposto legittimo per la notificazione dell'atto di precetto e per l'inizio della procedura di esecuzione forzata. Il datore di lavoro, a questo punto, è legittimato dall'art. 12, co. 4, D.Lgs. 124/2004 a proporre ricorso ex art. 17 D.Lgs. 124/2004 nel termine di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di diffida accertativa validata. In proposito, il Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro che ha emanato il provvedimento validato deve comunicare al lavoratore la data della notifica al datore di lavoro del provvedimento di validazione della diffida accertativa, ai fini dell'individuazione del dies a quo dal quale calcolare il termine per l'inoppugnabilità al fine di consentire la spendita dello stesso. Inoltre, il Comitato Regionale, una volta ricevuto il ricorso ex artt. 12 e 17 D.Lgs. 124/2004, provvede a darne comunicazione al lavoratore informandolo del simultaneo effetto sospensivo dell'esecutività della diffida validata (cfr. Min. lav., circ. 16/2010).

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