Previdenza

Niente penalità per i trattamenti pensionistici conseguiti prima dei 62 anni

di Aldo Forte

Le pensioni anticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, non saranno soggette ad alcuna penalizzazione, anche se l'accesso avviene con meno di 62 anni di età. Lo prevede l'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014, in vigore da ieri.

Successione di norme

Le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non troveranno applicazione limitatamente alle persone che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. La legge 214/2011 (e successive modifiche) prevede che per coloro che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari a un punto per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni. È da sottolineare, che la riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Ne deriva, che per chi ha un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

La penalizzazione è stata poi sterilizzata per coloro che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l’anzianità contributiva prevista derivi da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità nonché per i congedi e i permessi concessi ai per assistere i disabili (articolo 33 della legge 104/1992). Con il messaggio 5280/2014 l'Inps ha ribadito, a seguito anche di parere ministeriale, la tassatività dell’elenco.

L’ultima modifica

Con la norma inserita nella legge di Stabilità, avremo un periodo di “vacanza” della penalizzazione fino al 31 dicembre 2017, con la conseguenza che le pensioni anticipate dal 2018 torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni. Si evidenzia che se si raggiunge l'anzianità contributiva, ma si sceglie di andare in pensione in data successiva alla maturazione, non dovrebbero essere soggetti alla penalizzazione. Ad esempio, se un lavoratore raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2017 e continua a lavorare e decide di andare in pensione dal 1° gennaio 2019, la penalizzazione non dovrebbe applicarsi.

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