Rapporti di lavoro

Formazione, chiarimenti del ministero sui corsi sulla sicurezza unici per più qualifiche

di Mario Gallo


A distanza di circa cinque mesi dal precedente intervento (Int.n.7/2018) la Commissione del ministero del Lavoro e Politiche sociali, istituita ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n.81/2008, con l'interpello del 31 gennaio 2019, n.1, è ritornata nuovamente sulla spinosa questione dell'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Questa volta a formulare l'istanza è stato il Consiglio nazionale degli ingegneri che, con un articolato quesito, ha chiesto di sapere, in primo luogo, se sia consentito organizzare un unico corso formativo, valido sia quale aggiornamento per Rspp, Aspp e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio (cfr. Dlgs n. 139/2006 e Dm 5 agosto 2011); ed, inoltre, se sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per Rspp, Aspp e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall'altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio.

In merito fa rilevare il Consiglio nazionale degli ingegneri che nella prassi sono stati rilevati degli eventi formativi, organizzati da alcuni soggetti, che attraverso un unico corso formativo, e quindi un'unica sessione, rilasciano l'attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.

I vincoli generali dell'Accordo Stato – Regioni 7 luglio 2016
Nell'interpello n.1/2019, la Commissione ha fornito una risposta che parte da quanto stabilisce il recente Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, il quale, com'è noto, ha operato una profonda riforma della disciplina attuativa sulla formazione obbligatoria e l'aggiornamento non solo degli Rspp e Aspp ma anche di altre figure, chiarendo con una maggiore puntualità i vincoli organizzativi dei corsi.
Proprio sotto tale profilo viene fatto osservare che tale Accordo prevede nell'allegato A la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i Rspp e gli Aspp, stabilendo al p.9 una specifica disciplina sul loro "aggiornamento" che assume, così, un carattere vincolante.

I limiti nell'organizzazione dei corsi, convegni e seminari
Sulla base, pertanto, di quanto stabilisce tale norma la Commissione ritiene che ai fini dell'aggiornamento dei Rspp e degli Aspp non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse; unica eccezione è la partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza (Csp e Cse), ai sensi dell'Allegato XIV del Dlgs n. 81/2008.
Inoltre, viene sottolineato che ai fini dell'aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell'Accordo in questione specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all'aggiornamento per Rspp e Aspp.
Infine, la Commissione precisa che non è possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario; ciò alla luce di quanto stabilisce il già citato punto 9 dell'Allegato A dell'Accordo del 7 luglio 2016, che ne differenzia le modalità di attuazione.

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