Rapporti di lavoro

Accordo Inail-Opna per ridurre gli infortuni nell’artigianato

di Mario Gallo

Uno dei profili forse più innovativi del D.Lgs. n.81/2008, è la rimodulazione dell'originario modello prevenzionale introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. n.626/1994, con la valorizzazione del ruolo della c.d. “pariteticità” ossia della collaborazione tra i sindacati e le associazioni datoriali e il conseguente superamento, almeno nell'ambito della sicurezza sul lavoro, di quella conflittualità di fondo che storicamente caratterizza le relazioni sindacali nel nostro Paese; a ciò, poi, si è aggiunta la valorizzazione dell'INAIL divenuto nel corso del tempo sempre più non solo gestore del rapporto assicurativo ma anche promotore di numerose attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
In questo solco s'inserisce, quindi, l'accordo concluso lo scorso 10 novembre dall'Istituto assicuratore e l'OPNA (Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro dell'Artigianato), costituito nel 2011 da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil, ossia dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, c.1, lett. ee, del D.Lgs. n.81/2008, che svolgono numerose funzioni di assistenza a beneficio dei loro associati individuate dello stesso decreto.


Le linee strategiche della collaborazione: la lotta agli infortuni e le malattie passa anche attraverso i piani d'intervento territoriali.
Con questa nuova convezione, della durata di due anni, le parti stipulanti intendono sviluppare una collaborazione più intensa tra di loro sia per quanto riguarda lo scambio d'informazioni che lo sviluppo d'iniziative di sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro nel settore artigiano che, occorre ricordare, ancora oggi è uno dei più importanti sul piano del trend infortunistico; in particolare, l'articolo 2 nell'individuare i diversi ambiti prevede la definizione di azioni di coordinamento e di monitoraggio di appositi programmi d'intervento territoriali concentrati essenzialmente sullo sviluppo di linee d'indirizzo e il supporto all'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali (RLS) e territoriali (RLST) per quanto riguarda l'analisi delle loro competenze e dei fabbisogni formativi.
A corollario l'accordo prevede anche azioni congiunte per la realizzazione di studi e d'indagini sul settore artigiano per quanto riguarda sia l'andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sia dell'efficacia delle misure di prevenzione, nonché la diffusione di buone prassi e la rilevazione dei diversi fabbisogni gestionali e tecnici in tale ambito.
Sarà, comunque, un apposito tavolo tecnico di coordinamento, composto dai rappresentanti delle due istituzioni, a definire in concreto sia i piani d'intervento che le linee attuative che potrebbero prevedere anche il coinvolgimento di altri partner istituzionali.


Le funzioni degli organismi paritetici in materia di sicurezza sul lavoro
(articoli 10 – 51 del Dlgs 81/2008)


•Informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro
•Individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso appositi sopralluoghi
•Asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.81/2008, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività (1)
•Comunicazione alle aziende dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (RLST) (2)


Note:
1. Per il settore dell'edilizia si veda “Indirizzi operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile” (UNI/PdR 2:2013);
2. Il RLST è designato per le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato dai lavoratori un rappresentante al loro interno (art. 48, D.Lgs. n.81/2008).

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