Previdenza

Gestione artigiani e commercianti: il forfait ammette i pagamenti sotto il minimale

di Aldo Forte

Arrivano le prime istruzioni operative, da parte dell'Inps, in merito al regime agevolato previdenziale di cui alla legge 190/2014, articolo 1, commi 77-84.
Infatti, l'Inps, facendo seguito alla circolare 10 febbraio 2015, n. 29, con la quale erano state fornite le caratteristiche normative, con il messaggio 11 febbraio 2015, n. 1035, fa presente che la richiesta per l'adesione al regime agevolato potrà essere presentata tramite due canali: una in via telematica, con il modello disponibile all'interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, le cui domande verranno esaminate in modo automatizzato ad esclusione delle situazioni in cui si renda necessario l'intervento della sede; l'altra con la presentazione della richiesta cartacea, alla sede territoriale di competenza, che provvederà alla relativa istruttoria.
In ogni caso, per entrambe le ipotesi citate, il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno corrente, è tassativamente il giorno 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente).
Ne deriva che se un contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno corrente, senza che sia titolare di posizione attiva al 31 dicembre stesso, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno corrente. È sempre necessario, ai fini del riconoscimento del regime agevolato, che alla data della presentazione la posizione sia attiva. Vediamo, le varie ipotesi.


Adesione al regime agevolato
Dopo la domanda presentata dal contribuente, sarà possibile inserire l'adesione al regime specificando la sola data di domanda; sarà possibile inserire domande solo per soggetti attivi e per i quali non sia presente un'emissione per l'anno di richiesta della domanda di adesione. Se il soggetto è beneficiario di una riduzione contributiva come ultrasessantacinquenne, la stessa dovrà essere annullata a favore della richiesta di adesione al regime agevolato.


Rinuncia al regime agevolato
A seguito di domanda presentata dal contribuente è possibile inserire la rinuncia al regime agevolato. La data di domanda di recesso dovrà essere compresa tra la data di decorrenza del beneficio e la data odierna. La rinuncia avrà sempre effetto dall'anno successivo alla domanda stessa.


Revoca dal regime agevolato (parziale o totale)
Si permette l'annullamento del beneficio di regime agevolato a seguito di istruttoria di sede o a seguito di comunicazione dalla agenzia delle Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni del contribuente. La revoca può essere totale a seguito di verifica di non sussistenza dei requisiti di adesione al regime agevolato; se parziale deve essere inserita la data della domanda di recesso, avendo cura che la stessa sia compresa tra la data di inizio di decorrenza del beneficio e la data odierna.

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