Previdenza

Determinate in via provvisoria le prestazione di esodo relative ai dipendenti pubblici

di Arturo Rossi

Le certificazioni dell'importo ex articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 92/2012, aventi decorrenza da gennaio 2015, per gli iscritti alle casse dell'ex-Inpdap, saranno determinate in via provvisoria, senza considerare la quota contributiva di pensione, in attesa che venga implementata la procedura che consenta di effettuare, seppure in via provvisoria, il doppio calcolo previsto dalla predetta norma della legge di stabilità. Lo precisa l'Inps con messaggio 2200 del 27 marzo 2015. In particolare, le certificazioni in esame riguardano le prestazioni di esodo previste dalla legge Fornero.

A tal proposito, vengono invitate le sedi territoriali a comunicare quanto sopra agli interessati, apponendo la seguente annotazione sulla lettera di certificazione relativa alla prestazione in oggetto: «Si informa che l'importo certificato è stato determinato con carattere di provvisorietà in attesa di procedere alla rideterminazione d'ufficio appena verranno pubblicati i criteri applicativi delle modifiche al calcolo delle pensione apportate dal comma 707 della legge di stabilità 2015».

Fra l'altro, gli importi da indicare nella fideiussione prevista dalla normativa in esame dovranno essere determinati considerando anche la suddetta quota contributiva di pensione, ciò a garanzia dell'Inps, essendo certo che la riliquidazione d'ufficio degli importi in questione determinerà un aumento degli importi medesimi.

Per capire la questione, è da ricordare che dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici dovranno essere liquidati tenendo conto dell'importo che non potrà essere superiore a quello che sarebbe spettato tenendo conto delle regole precedenti l'entrata in vigore della riforma Fornero-Monti (decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011). La novità è stata inserita nella legge di stabilità 2015, articolo1, commi 707 e 708.

In particolare, viene stabilito che l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Di conseguenza, l'Inps, al fine di non dar luogo alla liquidazione di un importo superiore, che non tenga conto delle nuove regole, si “copre” con la liquidazione provvisoria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©