Rapporti di lavoro

Editoria: gestione soft degli esuberi con il contratto di solidarietà

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di Mauro Marrucci

Il contratto di solidarietà può essere validamente utilizzato per favorire un periodo di lavoro ad orario ridotto prima dell'intervento della Cigs per il settore editoriale e del successivo accesso alla pensione del giornalista professionista.
La soluzione è offerta dal Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., con la circolare 19 dicembre 2014, n. 32.
La prassi in argomento prende spunto dalle recenti modifiche - apportate per mano del D.M. 10 ottobre 2014, n. 85145 – all'art. 7 del D.M. 10 luglio 2009, n. 46448. Tale disposizione, in materia di contratti di solidarietà difensivi ex art.1, legge n. 863/84, consente una deroga alla durata massima dell'erogazione dell'integrazione salariale - che ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 non può essere complessivamente superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio - quando l'accordo sindacale assuma la finalità di strumento alternativo alla procedura di mobilità.
Con la recente modifica, la deroga alla durata massima dell'integrazione salariale è pertanto consentita anche nella circostanza in cui la soluzione rimediale del contratto di solidarietà sia contestuale ad un licenziamento collettivo al quale i singoli lavoratori interessati non si oppongano. Viene così favorita la gestione non traumatica degli esuberi privilegiando la libera circolazione dei lavoratori attraverso la ricollocazione agevolata presso terzi datori o il sostegno incentivato all'esodo per coloro che, in quanto anziani, siano prossimi alla pensione.
Muovendo da questo principio, il Ministero afferma che, essendo sotto un profilo generale l'ammortizzatore sociale finalizzato ad evitare in tutto o in parte il ricorso ai licenziamenti collettivi, le procedure di gestione degli esuberi con la non opposizione dei lavoratori possono essere, eventualmente, attivate anche nel corso del contratto di solidarietà fuori dei casi previsti all' art. 7 del D.M. n. 46448/2009.
Concentrando lo sguardo nell'ambito editoriale, la circolare afferma che il contratto di solidarietà in argomento può essere utilizzato anche per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale per la gestione di crisi aziendali e degli esuberi. Peraltro, a questi lavoratori si applica anche la previsione dettata dall'art. 37, lett. b), della legge n. 416/81, che disciplina le ipotesi di esodo aziendale con prepensionamento dei lavoratori sospesi.
Quest'ultima modalità di gestione degli esuberi è riconosciuta però nel limite delle unità ammesse e delle risorse disponibili - per i soli casi in cui i lavoratori siano stati sospesi nell'ambito di un programma aziendale di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi.
Secondo il Dicastero, le aziende richiamate, in presenza di esuberi gestibili con il prepensionamento, possono presentare un programma di ristrutturazione o riorganizzazione per essere inserite nella graduatoria per l'accesso alle risorse, procedendo - medio tempore - alla stipula di contratti di solidarietà con relativa richiesta di integrazione salariale anche per i lavoratori che, durante il suo svolgimento, possano accedere all'esodo per prepensionamento.
Le aziende, una volta rese disponibili le risorse finanziarie, potranno così estromettere dalla platea dei lavoratori inseriti nella solidarietà difensiva quelli prepensionabili, inserendoli nel programma Cigs per riorganizzazione o ristrutturazione in presenza di crisi - che dovrebbe concretamente prendere avvio solo in quel momento - in modo tale che sia soddisfatto il requisito indicato dall'articolo 37, lett. b), della legge n. 416/81.
In questo modo si consentirebbe alle aziende un preliminare sollievo tramite una riduzione d'orario di lavoro in modo non discriminatorio seguita da una gestione non traumatica degli esuberi per i lavoratori, liberi di optare per la liquidazione anticipata della pensione di anzianità o di vecchiaia.

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