Contenzioso

Stesse regole per la prescrizione dei contributi non versati e delle relative sanzioni

di Luca De Compadri

Con la sentenza 5076/2015 la Corte di cassazione a sezioni unite civili risolve un importante contrasto giurisprudenziale in merito al collegamento tra i contributi o premi assistenziali e le relative sanzioni anche in riferimento agli atti interruttivi della prescrizione.

Secondo un primo orientamento, l'obbligazione concernente le somme aggiuntive ha la medesima natura giuridica dell'obbligazione relativa all'omissione contributiva, con la conseguenza che l'effetto dell'atto interruttivo della prescrizione relativo al credito contributivo si estende anche al credito per le sanzioni civili, il quale trae titolo da una obbligazione accessoria ex lege (cfr. tra le altre Cass. Sez. lav. 12 maggio 2004, n. 9054, Cass. Sez. lav. 4 aprile 2008, n. 8814).

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, invece, mentre l'obbligazione contributiva è finalizzata alla costituzione presso l'ente gestore della provvista necessaria all'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, la sanzione civile avrebbe lo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore, con la conseguenza che alle sanzioni civili non sarebbe direttamente applicabile il regime prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive in relazione alle quali sono state contemplate (cfr. Cass. 27 luglio 2004, n. 14152; Cass. 10 agosto 2006, n. 18148).

È pacifico che in materia di inadempimento dell'obbligazione contributiva nei confronti degli enti previdenziali, l'automatica applicazione delle sanzioni civili abbia la funzione di rafforzare l'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente. Non a caso, si è stabilito che per le somme aggiuntive non opera l'intrasmissibilità agli eredi , prevista dall'articolo 7 della legge 689/1981. Quindi, sotto un profilo normativo le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili e vanno applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di premi assicurativi o contributi , costituendo una somma ex lege predeterminata, sorgendo il relativo credito de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo.

Le sezioni unite ricompongono il contrasto giurisprudenziale, asserendo che tra la sanzione civile e la relativa omissione contributiva sussiste un vincolo di dipendenza funzionale che incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione. Ne deriva che le vicende che attengono all'omesso o ritardato versamento dei contributi non possono non riguardare anche le somme aggiuntive.

La Suprema corte, pertanto, ritiene che si tratti di una questione inerente non alla natura giuridica delle sanzioni civili, quanto piuttosto di permanenza di vincolo funzionale tra l'omesso e ritardato pagamento di contributi previdenziali e la connessa sanzione civile.
Da tutto quanto sopra esposto, nella sentenza si elabora il seguente principio: in materia previdenziale le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro automaticità, rimangono funzionalmente connesse al suddetto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, così che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento al credito contributivo, si estendono automaticamente, anche al credito per sanzioni civili.

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