Previdenza

Per «aggiornare» gli assegni 2012-2015 va chiesta la ricostituzione della pensione

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di Matteo Prioschi

Per ottenere l’adeguamento dell’assegno previdenziale dopo la bocciatura del blocco dell’indicizzazione negli anni 2012-2013, i pensionati interessati devono presentare in via preventiva una domanda amministrativa per la ricostituzione della pensione. Questa è una delle indicazioni contenute nella circolare 10/2015 della Fondazione studi consulenti del lavoro che approfondisce le conseguenze della sentenza 70/2015 con cui la Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale lo stop all’adeguamento all’inflazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo negli anni 2012 e 2013 stabilito dal governo Monti con l’articolo 24, comma 25, del decreto legge 201/2011.

Le conseguenze della decisioni della Corte non si ripercuotono solo sul 2012-2013, ma anche sugli anni successivi. Infatti agli assegni di importo superiore a 1.405 euro (nel 2011) si dovrà applicare la rivalutazione per gli anni 2012 e 2013 ma dovranno anche essere ricalcolati gli importi per gli anni a seguire che finora sono stati rivalutati partendo da importi inferiori. Complessivamente, quindi, la sentenza fa sentire i suoi effetti sul periodo 2012-2015, oltre ovviamente ai prossimi anni perché gli importi 2015 aggiornati costituiranno la base per l’adeguamento all’inflazione nel 2016.

Tuttavia, secondo la Fondazione studi consulenti del lavoro, per beneficiare dei nuovi importi, i pensionati dovranno presentare in via preventiva una domanda amministrativa per la ricostituzione personale. L’operazione può essere fatta di persona tramite il sito internet dell’Inps utilizzando il proprio codice identificativo (Pin) o attraverso gli intermediari abilitati, quali i consulenti del lavoro, gli avvocati, i patronati. Alla richiesta dovrà essere allegato il reddito personale, quello del coniuge, la data di matrimonio, dovrà essere specificata la tipologia della pensione e l’Iban per i pagamenti.

Se dopo 120 giorni l’Inps non avrà risposto (silenzio-rigetto) o avrà esplicitamente bocciato la richiesta o l’avrà accolta parzialmente, si potrà presentare ricorso in sede amministrativa o ricorrere al giudice.

Circolare 10 della fondazione studi

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