Cigs «ante Fornero»: i termini scadono il 31 dicembre 2015
di Virginio Villanova
Il 1° gennaio 2016 il trattamento di integrazione salariale straordinario per le imprese sottoposte a procedura concorsuale viene superato dalla legge Fornero. Entro questo termine devono essere conclusi gli accordi istituzionali e deve essere presentata la domanda al ministero del Lavoro, per accedere alla Cigs, circolare ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 12 dell'8 aprile 2015.
Il trattamento di cassa integrazioni straordinaria (Cigs), è concesso ai lavoratori delle imprese soggette a fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, qualora sussista una possibilità di prosecuzione o continuazione dell'attività lavorativa che consenta la salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 223/91.
La stessa opportunità è prevista in caso di concordato preventivo con cessione dei beni.
La CIGS può essere concessa in caso di procedure concorsuali, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile di altri sei in base al comma 2 del già citato art. 3 della legge 223/91, sempre che permanga il requisito della possibile salvaguardia dei livelli occupazionali.
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) ha abrogato il più volte richiamato art.3 della legge 223/91 a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare in commento, riafferma la necessità che i presupposti per la concessione della CIGS, secondo le regole attualmente in vigore, debbano necessariamente verificarsi e perfezionarsi entro il 31 dicembre 2015.
Dal 1° gennaio 2016, viene meno la base giuridica per concedere il trattamento ai dipendenti delle imprese soggette a procedure concorsuali e pertanto, entro il corrente anno, deve essere raggiunto l'accordo in sede istituzionale che prevede l'inizio delle sospensioni di cui alla legge ed è altresì necessario, che venga presentata al Ministero del Lavoro, la domanda di ammissione al trattamento previsto.
Il Ministero, potrà così svolgere gli accertamenti richiesti ed autorizzare il trattamento entro l'anno 2015 anche per periodi che, a questo punto inevitabilmente, interesseranno anche l'anno 2016.
Il provvedimento potrà essere emanato anche nell'anno 2016 a conclusione dell'istruttoria delle domanda presentate entro il termine del 31 dicembre 2015.
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