Previdenza

Totalizzazione per i titolari di assegno ordinario di invalidità

di Pietro Gremigni

La preclusione alla totalizzazione dei periodi assicurativi per chi ha già una pensione non opera nei casi in cui venga meno la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità per mancata conferma, ovvero, a seguito di revisione, dello stato di invalidità. La precisazione arriva dall' Inps, con messaggio 12 dicembre 2014, n. 9626.

In base al Dlgs 42/2006 e alla circolare Inps 9/2008 la totalizzazione dei periodi assicurativi è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità nei confronti dei quali trova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nella parte in cui stabilisce che la totalizzazione è non è ammessa ai titolari di trattamento pensionistico autonomo.

In base alla legge, per avvalersi della totalizzazione è necessario, tra gli altri requisiti, che l'assicurato non sia titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato. È però ammissibile chiedere la totalizzazione di pensioni dirette anche se si è titolari di una pensione ai superstiti.
Perciò, salvo la pensione ai superstiti, quando l'assicurato ha già in godimento una pensione, compreso l'assegno di invalidità, e ha contributi versati in un'altra gestione, non può totalizzarli per ottenere un'unica pensione.

Nel caso dell'assegno di invalidità, però, l'Inps introduce una maggiore flessibilità interpretativa, nel senso che il divieto sussiste finché all'interessato non venga tolto il trattamento di invalidità a seguito di revoca per venire meno dei requisiti sanitari.
Pertanto prendiamo ad esempio un assicurato che ha accreditato dei vecchi contributi nella gestione ex Inpdap come pubblico dipendente e versa in seguito contributi nella gestione dei dipendenti privati dell'Inps. A seguito di invalidità ottiene il relativo assegno nella gestione Inps. La revoca di quest'ultimo gli permetterà di totalizzare i due periodi per accedere alla pensione totalizzata di anzianità (40 anni di anzianità contributiva) o di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva con 65 anni e 3 mesi di età).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©