Contenzioso

Decisione e impugnazione del ricorso ex art. 17 D.Lgs. 124/2004


Decisione e impugnazione del ricorso ex art. 17 D.Lgs. 124/2004
Il Comitato può decidere di accogliere o rigettare il ricorso, o di riformularne il contenuto:
- nel caso in cui ritenga di accogliere il ricorso, il Comitato annulla il provvedimento impugnato, rendendo inammissibile ogni successiva, eventuale azione sanzionatoria o di recupero contributivo;
- qualora si determini per il rigetto del ricorso, il Comitato conferma per l'effetto il verbale impugnato, con una decisione espressa o formando una fattispecie di silenzio-rigetto, facendo proseguire il procedimento sanzionatorio nelle forme previste.
Secondo Min. lav. circ. 10/2006 in entrambi i casi di rigetto, la Direzione Territoriale del Lavoro e gli Enti previdenziali devono uniformarsi alla decisione adottata dal Comitato, in quanto la decisione del ricorso ha effetto vincolante per le PP.AA. interessate, che non possono promuovere in sede giudiziaria un'eventuale azione d'accertamento volta a vanificare la portata della decisione del Comitato.
Il silenzio-rigetto ex art. 17, co. 2, D.Lgs. 124/2004, ossia la mancata pronuncia del Comitato nel termine di 90 gg. dalla proposizione del ricorso, si forma con esclusivo riferimento al merito del ricorso, ovvero alla sussistenza od alla qualificazione del rapporto di lavoro, e non anche sui profili formali o procedimentali dell'atto impugnato, consentendo alla Direzione Territoriale del Lavoro che abbia rilevato, nell'istruttoria prodromica all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, un vizio di natura formale o procedimentale sul quale il Comitato non si è pronunciato per silenzio-rigetto, di emanare legittimamente ordinanza di archiviazione.
Per Min. lav. circ. 10/2006, il rigetto del ricorso al Comitato avverso un verbale di illecito amministrativo adottato dalla Direzione Territoriale del Lavoro preclude un ulteriore ricorso al Comitato contro l'eventuale successiva ordinanza-ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro, a meno che il secondo ricorso sia fondato su elementi nuovi e differenti, espressamente evidenziati dal ricorrente, rispetto a quelli contenuti nel ricorso in precedenza rigettato.
Da ultimo, il Comitato Regionale può modificare il provvedimento impugnato, rideterminando in tutto o in parte l'oggetto e la misura dell'accertamento esaminato. In tal caso, la Direzione Territoriale del Lavoro concede un termine di 30 giorni al ricorrente per provvedere al pagamento della sanzione rideterminata e, in difetto, adotta se del caso l'ordinanza-ingiunzione per il nuovo importo. Nel caso di pagamento delle somme a titolo di sanzioni e di gravame avverso ordinanza-ingiunzione o verbale conclusivo degli accertamenti proposto contestualmente o successivamente a detto pagamento, la decisione del ricorso ex artt. 16 e 17 D.Lgs. 124/2004 assume esiti differenti a seconda che sia gravata l'ordinanza o il verbale:
- nel primo caso, infatti, essendo il pagamento delle somme preordinato non a prestare acquiescenza al provvedimento ma ad evitare gli aggravi di spesa conseguenti ad una procedura di riscossione, e permanendo in capo al datore di lavoro l'interesse ad ottenere una pronuncia di merito favorevole con la connessa ripetizione dell'indebito, il giudice dovrà istruire e decidere il ricorso del merito;
- nel caso di pagamento tempestivo delle somme oggetto del verbale conclusivo degli accertamenti e di successivo gravame del verbale, dal momento che l'art. 16 L. 689/1981, prevedendo il pagamento in misura ridotta, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e il riconoscimento della responsabilità da parte del datore di lavoro e la conseguente rinuncia all'azione: in questo caso, il ricorso per via giurisdizionale è precluso (cfr. Min. lav.,circ. 16/2010).


Impugnazione del ricorso
La decisione di rigetto del ricorso non è impugnabile con ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al TAR, poiché l'oggetto del ricorso e della decisione non ha ad oggetto degli interessi legittimi bensì dei diritti soggettivi, e la relativa competenza a decidere è di conseguenza demandata al Giudice del Lavoro del capoluogo di regione, ove ha sede il Comitato (cfr. Min. lav., crc. 10/2006), rilevando che l'istruttoria e la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione in tali giudizi, qualora l'Avvocatura Distrettuale dello Stato non intenda procedere direttamente, è demandata all'Unità Operativa Affari Legali e Contenzioso della Direzione Regionale del Lavoro ove ha sede il Comitato.
Inoltre, il ricorrente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria nelle ipotesi d'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro (cfr., artt. 22 e 22-bis, L. 689/1981) e dei verbali di accertamento degli Enti previdenziali (cfr., art. 8 L. 533/1973), che in entrambi i casi è il Giudice del Lavoro, considerato anche che l'art. 17, co. 3, D.Lgs. 124/2004, dispone che il ricorso sospende i termini di cui agli artt. 14, 18 e 22, L. 689/1981, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali (cfr. Min. Lav., Circ. 10/2006).
Min. Lav. Circ. 16/2010 ha precisato che l'impugnazione giudiziale degli atti decisori del ricorso ai sensi degli artt. 16 e 17 D.Lgs. 124/2004 di fronte al TAR o al Giudice del Lavoro è inammissibile, poiché l'oggetto dell'impugnazione non è la decisione del ricorso ma il provvedimento oggetto di gravame (verbale conclusivo degli accertamenti ispettivi).
Di conseguenza, in ordine al rapporto esistente tra decisione gerarchica e provvedimento presupposto impugnato, la decisione gerarchica, nel caso di rigetto, accede al provvedimento originario confermandolo a seguito di un mero riesame e la decisione del ricorso gerarchico non può essere quindi autonomamente impugnata in giudizio poiché non è di per sé idonea a ledere la sfera giuridica del ricorrente.
Da ultimo, si rileva come Min. lav. circ. 16/2010 abbia espressamente escluso l'impugnabilità delle decisioni del ricorso ai sensi dell'art. 16 e 17 D.Lgs. 124/2004 tramite il rimedio del ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto incluse tra le materie devolute al giudice ordinario e pertanto escluse dall'ammissibilità di detto ricorso straordinario.

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