Rapporti di lavoro

Per il 730 negli studi scatta il lavoro a chiamata

di Alessandro Rota Porta

Negli studi professionali i picchi di lavoro si possono gestire con il lavoro a chiamata, anche grazie a un utilizzo più esteso di questo strumento rispetto ad altri settori. Questo comparto, infatti, è uno dei pochi che ha disposto una puntuale regolamentazione del contratto di lavoro a chiamata, con l’accordo del 17 aprile 2015 (tuttora vigente).

La disciplina contrattuale consente, quindi, un’applicazione a maglie più larghe rispetto a quei settori che hanno optato per non occuparsi della materia, lasciando percorribili le sole ipotesi di legge, tra cui quelle risalenti addirittura al 1923 e non sempre quindi adeguate.

Le possibilità

L’articolo 56 del Ccnl studi ricorda come il contratto di lavoro intermittente o a chiamata possa essere utilizzato per periodi con una particolare intensità lavorativa, elencando le seguenti attività:

dichiarazioni annuali nell’area professionale economico-amministrativa e nelle altre attività professionali;

archiviazione documenti per tutte le aree professionali;

informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.

Visto che il contratto elenca ipotesi «a titolo esemplificativo» , resta spazio anche per ulteriori fattispecie con finalità analoga, purché la prestazione lavorativa avvenga in modo discontinuo o intermittente. Inoltre, la disposizione contrattuale resta autonoma rispetto alle altre casistiche consentite dalla legge che quindi si aggiungono: sia quelle oggettive (l’elenco è nella tabella del regio decreto 2657/1923) che quelle soggettive (soggetto sotto i 24 anni o sopra i 55). Per i giovani under 24, poi, le prestazioni devono concludersi entro i 25 anni.

Peraltro, le esigenze oggettive per l’utilizzo della prestazione lavorativa in modo discontinuo possono essere individuate attraverso intese collettive (territoriali o aziendali) sottoscritte dalle rappresentanze sindacali aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I requisiti

Il Ccnl richiede che il contratto di lavoro intermittente sia stipulato in forma scritta e contenga, oltre agli elementi richiesti in generale, l’indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che ne consentono la stipula; il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore (almeno un giorno lavorativo); il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista; l’indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività. Inoltre, ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa dell’ utilizzazione spetta un importo minimo a titolo di indennità pari al 30% della retribuzione. La base di calcolo è costituita dalla normale retribuzione come individuata dal Ccnl e dai ratei di mensilità aggiuntive.

I divieti

Il contratto di lavoro a chiamata non è ammesso per sostituire i lavoratori in sciopero nonché presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi,sospensioni o riduzioni dell’orario dovute a cassa integrazione guadagni per lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

Vedi il grafico: Gli esempi

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©